Art. 12 
 
                           Piano formativo 
 
  1. Gli insegnamenti, sia obbligatori  sia  facoltativi,  attivabili
presso ciascuna Scuola costituiscono il piano dell'offerta formativa. 
  2. Un insegnamento puo' essere organizzato in uno o piu'  moduli  a
contenuto  differenziato,  ciascuno  equivalente  a  non  meno  di  3
crediti. 
  3. Gli Archivi di  Stato  presso  i  quali  hanno  sede  le  Scuole
assicurano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  la
disponibilita' e l'adeguata assistenza ai docenti e agli studenti per
l'utilizzazione   del   materiale   archivistico   necessario    allo
svolgimento dei corsi.