Art. 12 Piano formativo 1. Gli insegnamenti, sia obbligatori sia facoltativi, attivabili presso ciascuna Scuola costituiscono il piano dell'offerta formativa. 2. Un insegnamento puo' essere organizzato in uno o piu' moduli a contenuto differenziato, ciascuno equivalente a non meno di 3 crediti. 3. Gli Archivi di Stato presso i quali hanno sede le Scuole assicurano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disponibilita' e l'adeguata assistenza ai docenti e agli studenti per l'utilizzazione del materiale archivistico necessario allo svolgimento dei corsi.