Art. 14 
 
                      Retribuzione dei docenti 
 
  1. Gli incarichi di docenza presso le Scuole sono gratuiti. 
  2. Il personale del Ministero della cultura e  di  altre  pubbliche
amministrazioni  e'  considerato  in  servizio  durante  l'orario  di
insegnamento e ha diritto al rimborso delle spese di missione qualora
l'insegnamento abbia luogo in una sede diversa da quella di servizio,
nel rispetto della normativa vigente in materia. 
  3. L'onere per le spese di missione del personale docente non  puo'
eccedere l'importo complessivo dello stanziamento  assegnato  per  il
funzionamento delle Scuole.