Art. 14 Retribuzione dei docenti 1. Gli incarichi di docenza presso le Scuole sono gratuiti. 2. Il personale del Ministero della cultura e di altre pubbliche amministrazioni e' considerato in servizio durante l'orario di insegnamento e ha diritto al rimborso delle spese di missione qualora l'insegnamento abbia luogo in una sede diversa da quella di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia. 3. L'onere per le spese di missione del personale docente non puo' eccedere l'importo complessivo dello stanziamento assegnato per il funzionamento delle Scuole.