Art. 29 
 
Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto
                 dei terreni e delle partecipazioni 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2022»; 
    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «15  novembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»; 
    c)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «15  novembre  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022». 
  2. Sui valori di acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma  2  dell'articolo  2  del  decreto-legge  n.  282   del   2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del  2003,  come  da
ultimo modificato dal comma 1  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono  pari  entrambe  al  14  per  cento  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
aumentata al 14 per cento. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal comma  1,  valutati  in  245,4
milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per  l'anno  2032,
si provvede ai sensi dell'articolo 42.