Art. 30 
 
               Risorse relative all'emergenza COVID-19 
 
  1. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro,
per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo
122,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  da  trasferire
sull'apposita  contabilita'  speciale  allo  stesso  intestata,   per
l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Per le finalita' di  cui  all'articolo  183,  comma  2,  secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  sono  conservati,
come residui di stanziamento, nello stato di previsione  della  spesa
del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
compensazione  del  relativo  onere  in  termini  di   fabbisogno   e
indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.