Art. 31 
 
Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari  degli  esercenti
  le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti  la  professione   di
  assistente sociale e operatori socio-sanitari 
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 15 milioni di
euro per l'anno 2022, per essere  destinato  alla  corresponsione  di
speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza,
dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione  del  fondo
di cui al comma 1 puo' essere incrementata da  parte  di  soggetti  o
Enti privati.»; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole  «Consiglio  dei  ministri»  sono
inserite  le  seguenti:  «o  dell'Autorita'  politica  delegata  alla
famiglia, di concerto con il Ministro della salute»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Presidenza
del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  di  societa'  in  house
mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri  derivanti  dalla
predetta convenzione sono posti a carico delle risorse  assegnate  al
Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per  cento  delle
risorse stesse.». 
  2. Agli oneri pari a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 42.