Art. 33 
 
Disposizioni urgenti in materia di  tirocinio  formativo  presso  gli
           uffici giudiziari e di ufficio per il processo 
 
  1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «I  soggetti  assunti
dall'amministrazione giudiziaria  nell'ambito  dei  concorsi  per  il
reclutamento a tempo determinato  di  personale  con  il  profilo  di
addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al  momento
dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere
che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al  primo  periodo,
oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione,  sia  computato
anche il successivo periodo di  lavoro  a  tempo  determinato  presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei  diciotto
mesi di durata complessiva richiesta.». 
  2.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di
incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e comporta
la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale per  tutta
la durata del rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione  pubblica.
L'avvocato  e  il  praticante  avvocato  devono  dare   comunicazione
dell'assunzione di cui al  primo  periodo  al  consiglio  dell'ordine
presso  il  quale  risultino  iscritti.  La   mancata   comunicazione
costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il
processo.»; 
    b) all'articolo 14: 
      1) al comma 11 il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei  tempi  previsti  dal  Piano  nazionale  per  la  ripresa  e   la
resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero  della  giustizia,
qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione  giudiziaria
puo' coprire i posti ancora vacanti  mediante  ulteriore  scorrimento
delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo  di
altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad
oggetto uno o piu' distretti che presentano  residue  scoperture  nel
profilo, possono partecipare, presentando domanda per  uno  solo  dei
distretti oggetto della procedura, i candidati risultati  idonei,  ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali  ancora
capienti, tenendosi  conto  per  ciascuno  di  essi  della  votazione
complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
15.»; 
      2) al comma 12-bis, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al  bando  di
concorso, puo' ammettere a sostenere la prova scritta, un  numero  di
candidati pari ad un multiplo, non  superiore  a  trenta  volte,  del
numero di posti messi a concorso  nel  distretto,  sulla  base  delle
graduatorie risultanti all'esito  della  valutazione  dei  titoli  ai
sensi dei commi 1, 9 e 10.».