Art. 34 
 
Modifiche urgenti alla normativa  nazionale  concernente  la  Procura
                           europea «EPPO» 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 3,  la  parola  «cinquantanovesimo»  e'  sostituita
dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento prevede la  designazione  di  procuratori  europei
delegati addetti  in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi
innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di  disponibilita'
a ricoprire  tale  incarico  puo'  essere  presentata  unicamente  da
magistrati  che   svolgono   o   che   hanno   svolto   funzioni   di
legittimita'.»; 
      2) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Nel
caso di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo,  la  dichiarazione  di
disponibilita'  si  intende  presentata  in  relazione  alla  Procura
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»; 
      3) al comma 5, le parole  «nell'articolo  10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le
parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4  e  5  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse  e,  dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di  tramutamento
di funzioni, l'anzianita' di servizio  e'  valutata  unitamente  alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni  di  professionalita'
periodiche. Fuori del caso di cui al comma  3,  secondo  periodo,  si
osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate  nell'articolo
10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3  e  4,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»; 
      4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono  inserite  le
seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3,  secondo  periodo,  per  la
Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo  il
Consiglio superiore della magistratura provvede per  la  destinazione
alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di  cassazione
dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti  in  via
esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi  innanzi  alla  Corte   di
cassazione.»; 
      2) al comma 2, secondo periodo,  sono  inserite,  in  fine,  le
seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo
periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la  Corte
di cassazione»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo  delegato,
il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla  sede
di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero  da
riassorbire con le  successive  vacanze,  previo  nuovo  conferimento
delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede
di provenienza non comporta, in alcun  caso,  il  conferimento  delle
funzioni direttive o semidirettive,  ove  in  precedenza  svolte.  In
mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza  o
di trasferimento ad altra sede, il magistrato  cessato  dall'incarico
di procuratore europeo delegato resta assegnato  alla  procura  della
Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del comma 1 o,  nel  caso
di cui  all'articolo  5,  comma  3,  secondo  periodo,  alla  Procura
generale della Repubblica presso la Corte  di  cassazione,  anche  in
soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»; 
    c) all'articolo 7, comma 3, dopo le  parole:  «aliquote  vigenti»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  dei  casi  in  cui  tale
quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato  dalla
Procura Europea»; 
    d) all'articolo 9, comma 1, e' inserito,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati  addetti
in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla  Corte  di
cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76,  comma
1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»; 
    e) all'articolo 10, comma 3, e' inserito, in  fine,  il  seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la
Corte di  cassazione  nel  caso  di  nomina  di  procuratori  europei
delegati addetti  in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi
innanzi alla Corte di cassazione.»; 
    f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Quando  nei  confronti  del  magistrato  nominato  procuratore
europeo  delegato  occorre  avviare  a  un  procedimento  che   possa
comportare, per motivi non connessi  alle  responsabilita'  derivanti
dal regolamento, la cessazione  dal  servizio,  il  trasferimento  di
ufficio o  l'adozione,  anche  in  via  cautelare,  di  provvedimenti
disciplinari,  prima  di  dare  inizio  al   procedimento   e'   data
comunicazione al procuratore capo europeo.»; 
    g) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. All'acquisizione del  consenso  del  procuratore  capo  europeo
provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso  la  Corte  di
cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23  febbraio
2006, n. 109, il Ministro della  giustizia  comunica  al  procuratore
generale  presso  la  Corte  di  cassazione  che  intende  promuovere
l'azione disciplinare.». 
  2. Alla lettera E. della tabella B, allegata  alla  legge  5  marzo
1991, n. 71, dopo le  parole  «di  legittimita'»,  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' magistrati destinati all'esercizio delle  funzioni
di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».