Art. 37 
 
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle  esposizioni
                             universali 
 
  1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da «istituito» a «stanziamento di»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale  a
favore di Roma Capitale pari a»; 
    b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per  l'attuazione
del presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa
controllate operano, in qualita' di stazioni appaltanti, con i poteri
e con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un
comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attivita'
di promozione della candidatura della  citta'  di  Roma  ad  ospitare
l'Esposizione  universale  del  2030.  Gli  oneri   derivanti   dalla
costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti  in  capo  a
Roma Capitale. Ai componenti  del  Comitato  promotore  non  spettano
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo
e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma  Capitale
e le societa' in house dalla stessa controllate  sono  autorizzate  a
conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di  collaborazione  per
l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico  e
a reclutare un contingente di personale fino a 30  unita'  con  forme
contrattuali flessibili,  con  scadenza  non  oltre  il  31  dicembre
2023.». 
  2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono  sostituite
dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite  dalle
seguenti: «, terzo e quinto»; 
    c) sono inseriti, in fine, i seguenti  periodi:  «Al  Commissario
generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore
al limite di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, come  rideterminato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 68, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234.  Ai  contratti  di
fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione  del  presente
comma si applicano le disposizioni in materia di  contratti  pubblici
applicabili  nello  svolgimento  dei  progetti  inclusi   nel   Piano
nazionale di ripresa e resilienza.». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a  2  milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle  disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede  mediante  le  risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.