Art. 38 
 
     Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale 
 
  1.   Le   quote   restituite   dalle   competenti    organizzazioni
internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e  di
sicurezza afghane,  gia'  erogati  alle  predette  organizzazioni  in
applicazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  delle  missioni
internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate  all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate,  nel  medesimo
anno, allo stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale per  l'incremento  delle  dotazioni
finanziarie  delle  rappresentanze  diplomatiche   e   degli   uffici
consolari  di  prima  categoria  nonche'  per  il  finanziamento   di
interventi di aiuto e di assistenza, anche  umanitaria,  in  aree  di
crisi.