Art. 41 
 
Sospensione del pagamento dei mutui concessi  agli  enti  locali  dei
                  territori colpiti dal sisma 2016 
 
  1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Relativamente  ai
mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento  delle
rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019,  2020,  2021  e  2022  e'
altresi' differito,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari  a  2,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42.