Art. 10 
 
              Strumenti di integrazione degli operatori 
                       della filiera biologica 
 
  1.  Al  fine   di   favorire   l'aggregazione   imprenditoriale   e
l'integrazione  tra  le  diverse  fasi  della  filiera  dei  prodotti
biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra
le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo  3,  commi
4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e ai sensi  dell'articolo  1-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,  nonche'  la  costituzione  di
cooperative tra produttori del settore biologico e la  sottoscrizione
di contratti di filiera tra gli operatori del settore. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  commi  4-ter,
          4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge
          10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a  sostegno
          dei settori industriali in crisi, nonche'  disposizioni  in
          materia di produzione lattiera e rateizzazione  del  debito
          nel    settore    lattiero-caseario»    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34: 
              «Art. 3 (Distretti produttivi e  reti  di  imprese).  -
          Omissis. 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
                1); 
                2) al fondo  patrimoniale  comune  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          2614 e 2615, secondo comma,  del  codice  civile;  in  ogni
          caso, per le obbligazioni contratte dall'organo  comune  in
          relazione al programma di rete, i terzi possono far  valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 
                3) qualora la rete  di  imprese  abbia  acquisito  la
          soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,  entro
          due mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale  l'organo
          comune redige una situazione patrimoniale,  osservando,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
          esercizio della societa' per azioni, e la  deposita  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha  sede
          (22); 
              si applica, in  quanto  compatibile,  l'art.  2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
                a) il nome, la ditta, la ragione o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
                b)  l'indicazione  degli  obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
                c) la  definizione  di  un  programma  di  rete,  che
          contenga  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli   obblighi
          assunti  da   ciascun   partecipante;   le   modalita'   di
          realizzazione dello scopo comune e,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura  e
          i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e  degli
          eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
          obbliga a versare al fondo, nonche' le regole  di  gestione
          del  fondo   medesimo;   se   consentito   dal   programma,
          l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche  mediante
          apporto di un patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
          dell'art. 2447-bis, primo comma,  lettera  a),  del  codice
          civile; 
                d) la durata del contratto, le modalita' di  adesione
          di altri imprenditori e, se pattuite, le cause  facoltative
          di recesso anticipato e le condizioni per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
                e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
                f) le regole per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
          del comma 4-ter per le procedure attinenti  alle  pubbliche
          amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              4-ter.2. Nelle forme  previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'art.  25
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
          articolo si applicano le disposizioni  dell'art.  1,  comma
          368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre  2005,  n.
          266,  e  successive  modificazioni,  previa  autorizzazione
          rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico,  da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  relativa
          richiesta. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante  «Disposizioni
          urgenti per il settore agricolo,  la  tutela  ambientale  e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla   normativa   europea»   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: 
              «Art.  1-bis  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          semplificazioni). - Omissis. 
              3. Per le imprese agricole,  definite  come  piccole  e
          medie ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
          Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di  rete,  di
          cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati  da
          imprese  agricole  singole  ed  associate,  la   produzione
          agricola   derivante   dall'esercizio   in   comune   delle
          attivita', secondo il programma Comune di rete, puo' essere
          divisa fra i contraenti  in  natura  con  l'attribuzione  a
          ciascuno, a titolo  originario,  della  quota  di  prodotto
          convenuta nel contratto di rete. 
              Omissis.».