Art. 11 
 
                 Sostegno della ricerca nel settore 
                     della produzione biologica 
 
  1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore
della produzione biologica. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1: 
    a) sono promossi specifici percorsi formativi  nelle  universita'
pubbliche attraverso la possibilita' di  attivare  corsi  di  laurea,
dottorati di ricerca,  master  e  corsi  di  formazione  in  tema  di
produzione biologica; sono altresi' previsti specifici  percorsi  per
l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici  agrari  pubblici,
anche  mediante  periodi  di  affiancamento  con   le   aziende   del
territorio; 
    b) in sede di ripartizione annuale del Fondo  ordinario  per  gli
enti  e  le  istituzioni  di   ricerca   finanziati   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  una  quota  parte  delle
risorse del Fondo medesimo e' destinata alle attivita' di ricerca che
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito  della
produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di
cui  al  comma  2  del  citato  articolo  7  del   medesimo   decreto
legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al
CNR per lo svolgimento delle predette attivita'; 
    c) nel piano triennale di  attivita'  del  CREA,  predisposto  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.
218, sono previsti  interventi  per  la  ricerca  nel  settore  della
produzione biologica; 
    d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite  nel  Fondo  di
cui all'articolo 9 e' destinato  al  finanziamento  di  programmi  di
ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di  aggiornamento  di
cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca  in
materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti. Nell'ambito di tali
risorse, il decreto di riparto adottato  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 3, assegna specifiche somme a progetti  di  ricerca  di  durata
compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti
tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un
adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano  ai  progetti  di
ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati  nei  distretti
biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione
i terreni di cui dispongono. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, commi  1  e  2,  del
          decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.   204,   recante
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,
          lettera d), della L. 15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: 
              «Art. 7 (Competenze del MURST) - 1. A  partire  dal  1°
          gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR), di cui  all'art.  11  della
          legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI,  di  cui  all'art.
          15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186
          , e all'art. 5  della  legge  31  maggio  1995,  n.  233  ;
          all'Osservatorio  geofisico  sperimentale  (OGS),  di   cui
          all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.  399
          ; agli enti finanziati dal  MURST  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 43, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549  ,  gia'
          concessi ai sensi dell'art. 11, terzo  comma,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto   1978,   n.   468   e   successive
          modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
          spesa ed affluiscono ad apposito fondo  ordinario  per  gli
          enti e le istituzioni  di  ricerca  finanziati  dal  MURST,
          istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
          Al medesimo fondo affluiscono, a  partire  dal  1°  gennaio
          1999, i contributi all'Istituto  nazionale  per  la  fisica
          della materia (INFM), di cui  all'art.  11,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche'  altri
          contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite  per
          legge in relazione alle attivita'  dell'Istituto  nazionale
          di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi  laboratori
          di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto  nazionale  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il  fondo
          e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,  lettera
          d), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo   25   novembre   2016,   n.    218,    recante
          «Semplificazione delle attivita'  degli  enti  pubblici  di
          ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.
          124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016,
          n. 276: 
              «Art. 7 (Piani triennali di attivita') - 1.  Gli  Enti,
          nell'ambito della loro autonomia,  in  conformita'  con  le
          linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca
          di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di  indirizzo
          del   Ministro   vigilante   e   dei   compiti   e    delle
          responsabilita' previsti dalla normativa vigente,  ai  fini
          della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale
          di  Attivita',  aggiornato  annualmente,   con   il   quale
          determinano  anche   la   consistenza   e   le   variazioni
          dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. 
              2. Il Piano Triennale di  Attivita'  e'  approvato  dal
          Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla  ricezione,
          decorsi  i  quali,  senza   che   siano   state   formulate
          osservazioni, si intende approvato. 
              3.  Nell'ambito  dell'autonomia  loro  riconosciuta,  e
          coerentemente  con  i   rispettivi   Piani   Triennali   di
          Attivita',  gli  Enti  determinano  la  consistenza  e   le
          variazioni dell'organico e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale,  nel  rispetto  dei   limiti   derivanti   dalla
          legislazione  vigente  in   materia   di   spesa   per   il
          personale.».