Art. 11
Sostegno della ricerca nel settore
della produzione biologica
1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore
della produzione biologica.
2. Per le finalita' di cui al comma 1:
a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle universita'
pubbliche attraverso la possibilita' di attivare corsi di laurea,
dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di
produzione biologica; sono altresi' previsti specifici percorsi per
l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici,
anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del
territorio;
b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle
risorse del Fondo medesimo e' destinata alle attivita' di ricerca che
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della
produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di
cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto
legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al
CNR per lo svolgimento delle predette attivita';
c) nel piano triennale di attivita' del CREA, predisposto ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della
produzione biologica;
d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di
cui all'articolo 9 e' destinato al finanziamento di programmi di
ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di
cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in
materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti. Nell'ambito di tali
risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata
compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti
tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un
adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di
ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti
biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione
i terreni di cui dispongono.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«Art. 7 (Competenze del MURST) - 1. A partire dal 1°
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186
, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 ;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399
; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia'
concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.
124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016,
n. 276:
«Art. 7 (Piani triennali di attivita') - 1. Gli Enti,
nell'ambito della loro autonomia, in conformita' con le
linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo
del Ministro vigilante e dei compiti e delle
responsabilita' previsti dalla normativa vigente, ai fini
della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale
di Attivita', aggiornato annualmente, con il quale
determinano anche la consistenza e le variazioni
dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.
2. Il Piano Triennale di Attivita' e' approvato dal
Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali, senza che siano state formulate
osservazioni, si intende approvato.
3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e
coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di
Attivita', gli Enti determinano la consistenza e le
variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del
personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla
legislazione vigente in materia di spesa per il
personale.».