Art. 12
Formazione professionale
1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica
di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di
produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla
produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici
incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla
legislazione vigente. Per tali finalita', il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi
in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.