Art. 12 
 
                      Formazione professionale 
 
  1. Lo Stato e le regioni promuovono la  formazione  teorico-pratica
di tecnici e di operatori in  materia  di  produzione  biologica,  di
produttori e operatori di settore che decidono di  convertirsi  dalla
produzione convenzionale a quella biologica e dei  soggetti  pubblici
incaricati  di  svolgere  i  controlli   ispettivi   previsti   dalla
legislazione vigente. Per tali finalita', il Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i  principi
in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.