Art. 7 Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano e' adottato con cadenza triennale ed e' aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalita' di cui all'articolo 9. 2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di: a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonche' attraverso un'azione di assistenza tecnica; b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo; c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva; d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attivita' del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio e' svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalita': 1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorita' locali; 2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico; e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13; f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane; g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualita' dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione; h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinche' utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1; l) promuovere progetti di tracciabilita' dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonche' all'informazione sulla sostenibilita' ambientale, sulla salubrita' del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate; m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; n) promuovere la sostenibilita' ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilita' naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalita' di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonche' sulle iniziative finanziate dallo stesso.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.: «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). - Omissis. 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. Omissis.».