Art. 7
Piano d'azione nazionale per la produzione
biologica e i prodotti biologici
1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano
d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti
biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano e' adottato con
cadenza triennale ed e' aggiornato anche annualmente. Gli interventi
contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e
secondo le modalita' di cui all'articolo 9.
2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione
biologica con l'obiettivo di:
a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese
agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con
particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione
e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale
nonche' attraverso un'azione di assistenza tecnica;
b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali
per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici,
ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della
filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai
piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di
gruppo;
c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso
iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche
ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla
ristorazione collettiva;
d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando
un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi
alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative
rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni
rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni
relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle
relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite
le attivita' del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura
biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della
Rete rurale nazionale. Il monitoraggio e' svolto attraverso una
piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in
particolare, le seguenti finalita':
1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le
autorita' locali;
2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e
la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un
centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione
per il pubblico;
e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui
all'articolo 13;
f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali
montane;
g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a
garanzia della qualita' dei prodotti biologici attraverso la
semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici
e la predisposizione di interventi di formazione;
h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinche'
utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del
verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle
mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia
di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
l) promuovere progetti di tracciabilita' dei prodotti biologici
provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13,
finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi
produttive, nonche' all'informazione sulla sostenibilita' ambientale,
sulla salubrita' del terreno, sulla lontananza da impianti
inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e
sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti
utilizzate;
m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
n) promuovere la sostenibilita' ambientale con la definizione di
azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilita' naturale
del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e
distribuzione rispettosi dell'ambiente.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione
sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalita' di ripartizione
e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica,
di cui all'articolo 9, nonche' sulle iniziative finanziate dallo
stesso.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.:
«Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
Omissis.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i
committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi
la relativa imposta, determinata applicando le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'art. 25. Le disposizioni del
presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.
Omissis.».