Art. 7 
 
             Piano d'azione nazionale per la produzione 
                  biologica e i prodotti biologici 
 
  1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  adotta  il  Piano
d'azione  nazionale  per  la  produzione  biologica  e   i   prodotti
biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano  e'  adottato  con
cadenza triennale ed e' aggiornato anche annualmente. Gli  interventi
contenuti nel Piano  sono  finanziati  nei  limiti  delle  risorse  e
secondo le modalita' di cui all'articolo 9. 
  2. Il Piano prevede interventi per  lo  sviluppo  della  produzione
biologica con l'obiettivo di: 
    a) favorire la conversione  al  metodo  biologico  delle  imprese
agricole,  agroalimentari  e  dell'acquacoltura  convenzionali,   con
particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali  di
cui all'articolo 34,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione
e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale
nonche' attraverso un'azione di assistenza tecnica; 
    b) sostenere la costituzione di forme associative e  contrattuali
per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici,
ponendo particolare attenzione  al  ruolo  svolto  all'interno  della
filiera  dalle  piccole  aziende  agricole  biologiche  condotte  dai
piccoli produttori agricoli di cui  all'articolo  34,  comma  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
anche attraverso  la  promozione  di  sistemi  di  certificazione  di
gruppo; 
    c) incentivare  il  consumo  dei  prodotti  biologici  attraverso
iniziative  di  informazione,   formazione   ed   educazione,   anche
ambientale   e   alimentare,   con   particolare   riferimento   alla
ristorazione collettiva; 
    d)  monitorare   l'andamento   del   settore,   anche   attivando
un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi  informativi,  relativi
alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative
rese produttive, al fine di elaborare e  diffondere  le  informazioni
rilevanti per  la  produzione  biologica,  comprese  le  informazioni
relative alle iniziative adottate  dai  soggetti  pubblici  e  quelle
relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione,  tramite
le attivita' del Sistema  d'informazione  nazionale  sull'agricoltura
biologica (SINAB), in sinergia con le  risorse  del  programma  della
Rete rurale nazionale.  Il  monitoraggio  e'  svolto  attraverso  una
piattaforma che raccoglie  le  informazioni  sul  settore  e  ha,  in
particolare, le seguenti finalita': 
      1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e  con  le
autorita' locali; 
      2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e
la valorizzazione della produzione biologica nazionale,  mediante  un
centro con funzioni di documentazione e di  sportello  d'informazione
per il pubblico; 
    e)  sostenere  e  promuovere  i  distretti   biologici   di   cui
all'articolo 13; 
    f) favorire l'insediamento di nuove  aziende  nelle  aree  rurali
montane; 
    g) migliorare il sistema  di  controllo  e  di  certificazione  a
garanzia  della  qualita'  dei  prodotti  biologici   attraverso   la
semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti  informatici
e la predisposizione di interventi di formazione; 
    h)  stimolare  le  istituzioni  e  gli  enti  pubblici  affinche'
utilizzino i metodi della produzione  biologica  nella  gestione  del
verde pubblico e prevedano il consumo  di  prodotti  biologici  nelle
mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; 
    i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in  materia
di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1; 
    l) promuovere progetti di tracciabilita' dei  prodotti  biologici
provenienti  dai  distretti  biologici  di   cui   all'articolo   13,
finalizzati alla condivisione dei dati  relativi  alle  diverse  fasi
produttive, nonche' all'informazione sulla sostenibilita' ambientale,
sulla  salubrita'  del  terreno,   sulla   lontananza   da   impianti
inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari  ecocompatibili  e
sulle  tecniche  di  lavorazione  e  di  imballaggio   dei   prodotti
utilizzate; 
    m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; 
    n) promuovere la sostenibilita' ambientale con la definizione  di
azioni per l'incremento e il mantenimento della  fertilita'  naturale
del terreno e l'uso di metodi  di  conservazione,  confezionamento  e
distribuzione rispettosi dell'ambiente. 
  3.  Il  Ministro  presenta  annualmente   alle   Camere,   per   la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una  relazione
sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalita' di ripartizione
e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica,
di cui all'articolo 9,  nonche'  sulle  iniziative  finanziate  dallo
stesso. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  34,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, recante «Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O.: 
              «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
          Omissis. 
              6.  I  produttori   agricoli   che   nell'anno   solare
          precedente  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio  di
          attivita', prevedono di realizzare un volume  d'affari  non
          superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati  dal
          versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
          e  contabili,  compresa  la  dichiarazione  annuale,  fermo
          restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
          bollette doganali a norma dell'art. 39. I  cessionari  e  i
          committenti, se acquistano i beni o  utilizzano  i  servizi
          nell'esercizio dell'impresa, devono emettere  fattura,  con
          le modalita' e nei termini di cui all'art. 21,  indicandovi
          la relativa imposta,  determinata  applicando  le  aliquote
          corrispondenti   alle   percentuali    di    compensazione,
          consegnarne copia  al  produttore  agricolo  e  registrarla
          separatamente a norma dell'art.  25.  Le  disposizioni  del
          presente comma cessano comunque  di  avere  applicazione  a
          partire dall'anno solare successivo  a  quello  in  cui  e'
          stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
          sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri
          beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
          delle  disposizioni  del  presente  comma.  In  tale  caso,
          l'opzione o  la  revoca  si  esercitano  con  le  modalita'
          stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,  e  successive
          modificazioni. 
              Omissis.».