Art. 8 Piano nazionale delle sementi biologiche 1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilita' delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varieta' adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. 2. Il piano di cui al comma 1 e' aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali. 3. Il piano di cui al comma 1 e' finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.