Art. 8
Piano nazionale delle sementi biologiche
1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto
scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le
sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilita' delle
sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo
e qualitativo con riferimento a varieta' adatte all'agricoltura
biologica e biodinamica.
2. Il piano di cui al comma 1 e' aggiornato con cadenza triennale e
deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la
collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare
piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai
diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi
colturali.
3. Il piano di cui al comma 1 e' finanziato a valere sulle risorse
del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro
con proprio decreto.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.