Art. 8 
 
              Piano nazionale delle sementi biologiche 
 
  1. Il Ministro, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con  il  supporto
scientifico del CREA, adotta con decreto un piano  nazionale  per  le
sementi biologiche finalizzato ad aumentare la  disponibilita'  delle
sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto  quantitativo
e qualitativo  con  riferimento  a  varieta'  adatte  all'agricoltura
biologica e biodinamica. 
  2. Il piano di cui al comma 1 e' aggiornato con cadenza triennale e
deve promuovere  il  miglioramento  genetico  partecipativo,  con  la
collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare
piante che rispondano ai bisogni degli  agricoltori,  adattandosi  ai
diversi  contesti  ambientali  e  climatici  e  ai  diversi   sistemi
colturali. 
  3. Il piano di cui al comma 1 e' finanziato a valere sulle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal  Ministro
con proprio decreto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.