Art. 9 
 
          Fondo per lo sviluppo della produzione biologica 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero e'  istituito  il  Fondo
per lo sviluppo della produzione  biologica,  di  seguito  denominato
«Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione
2014/C  204/01   della   Commissione   europea   sugli   orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nei  settori  agricolo  e
forestale e  nelle  zone  rurali  2014-2020,  di  iniziative  per  lo
sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano  di  cui
all'articolo 7,  nonche'  per  il  finanziamento  del  piano  di  cui
all'articolo 8. 
  2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  definiti  le
modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti e i  criteri
per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere
finanziati con le risorse del Fondo medesimo. 
  3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato  anche  annualmente,
determina la quota  della  dotazione  del  Fondo  da  destinare,  con
separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico
italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento  del  piano  di  cui
all'articolo 8, nonche', sentito il Ministro dell'universita' e della
ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e  innovazione  di
cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Lo  schema  di  decreto  e'
trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per  materia,  che
si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. 
  4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una  quota  parte  delle
entrate derivanti dal contributo di cui  all'articolo  59,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del
presente articolo, determinata  tenendo  conto  di  quanto  stabilito
dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge  23  dicembre  1999,  n.
488, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica
ed  ecocompatibile  e  di  perseguire  l'obiettivo   prioritario   di
riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per
l'ambiente, e' istituito  un  contributo  annuale  per  la  sicurezza
alimentare, nella misura del 2 per  cento  del  fatturato  realizzato
nell'anno  precedente  relativamente   alla   vendita   di   prodotti
fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290,  e  degli
articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con  i  decreti  di  cui  al
presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti
fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,  n.  290,  ed
etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49,  R45,  R40,  R33,  R28,
R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413.  Con  decreti
dei Ministri della salute e delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, da emanare entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  e'
determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti  di  cui  al  presente
comma». 
  6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, come  sostituito  dal  comma  5  del  presente
articolo, e' corrisposto in  rate  semestrali  da  versare  entro  il
giorno 15 del mese  successivo  alla  scadenza  della  rata,  con  le
modalita' stabilite con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In  caso
di omissione del versamento del contributo  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del  contributo  dovuto;  in
caso di versamento del contributo in misura inferiore al  dovuto,  la
sanzione e' pari al doppio della  differenza  tra  quanto  versato  e
quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo  la  scadenza  del
termine indicato al primo periodo, la sanzione e' pari allo  0,1  per
cento del contributo dovuto  per  ogni  giorno  di  ritardo.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' definite  le  modalita'
di applicazione e di riscossione delle sanzioni. 
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,  il  Fondo
di cui all'articolo 59, comma 2, della legge  23  dicembre  1999,  n.
488, e' soppresso e le disponibilita'  esistenti  nello  stesso  alla
predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La  comunicazione  2014/C  204/01  della  Commissione
          europea recante «Orientamenti dell'Unione europea  per  gli
          aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle
          zone  rurali  2014-2020»,  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 617-bis, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «Art.  2.  -  Disposizioni  concernenti   le   seguenti
          Missioni:   Relazioni   finanziarie   con   le    autonomie
          territoriali; L'Italia in Europa  e  nel  mondo;  Difesa  e
          sicurezza del  territorio;  Giustizia;  Ordine  pubblico  e
          sicurezza;   Soccorso   civile;   Agricoltura,    politiche
          agroalimentari e pesca; Energia  e  diversificazione  delle
          fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
          Diritto  alla   mobilita';   Infrastrutture   pubbliche   e
          logistica;  Comunicazioni;  Commercio   internazionale   ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche. 
              Omissis. 
              617-bis.  Fermo   restando   il   conseguimento   degli
          obiettivi di risparmio a regime, di cui  al  comma  617,  a
          decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata
          del bilancio  dello  Stato  autorizzati  dai  provvedimenti
          legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato  alla  presente
          legge si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  23,
          comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.». 
              -  La  legge  23  dicembre  1999,   n.   488,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato.  (Legge  finanziaria  2000)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1999,  n.
          302, S.O.