Art. 9
Fondo per lo sviluppo della produzione biologica
1. Nello stato di previsione del Ministero e' istituito il Fondo
per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato
«Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione
2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo
sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui
all'articolo 7, nonche' per il finanziamento del piano di cui
all'articolo 8.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le
modalita' di funzionamento del Fondo nonche' i requisiti e i criteri
per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere
finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente,
determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con
separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico
italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui
all'articolo 8, nonche', sentito il Ministro dell'universita' e della
ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di
cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto e'
trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
4. La dotazione del Fondo e' parametrata a una quota parte delle
entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del
presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica
ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di
riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per
l'ambiente, e' istituito un contributo annuale per la sicurezza
alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato
nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti
fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli
articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al
presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti
fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed
etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28,
R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti
dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e'
determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente
comma».
6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente
articolo, e' corrisposto in rate semestrali da versare entro il
giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso
di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in
caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la
sanzione e' pari al doppio della differenza tra quanto versato e
quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo la scadenza del
termine indicato al primo periodo, la sanzione e' pari allo 0,1 per
cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' definite le modalita'
di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo
di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' soppresso e le disponibilita' esistenti nello stesso alla
predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9:
- La comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione
europea recante «Orientamenti dell'Unione europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 617-bis, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«Art. 2. - Disposizioni concernenti le seguenti
Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e
sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle
fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche.
Omissis.
617-bis. Fermo restando il conseguimento degli
obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a
decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata
del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti
legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 23,
comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302, S.O.