Art. 14
Clausola di adeguamento corrispettivo
1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalita' di
pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonche' clausola di
adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a
seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione
ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il
valore preso a riferimento al momento della stipulazione del
contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di
mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante
per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma
scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci
su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su
strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori
indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di
trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo le parole «pubblica e aggiorna» e' inserita la seguente:
«trimestralmente».