Art. 14 Clausola di adeguamento corrispettivo 1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalita' di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonche' clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» e' inserita la seguente: «trimestralmente».