Art. 15
Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in
considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale
incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e' ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per
l'anno 2022.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno
2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione
forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non
documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.