Art. 15 
 
        Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  il   settore   dell'autotrasporto   in
considerazione degli  effetti  economici  derivanti  dall'eccezionale
incremento dei prezzi dei prodotti  energetici,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, e' ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro  per
l'anno 2022. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno
2022.  Tali  risorse  sono  destinate  ad  aumentare   la   deduzione
forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021,  di  spese  non
documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. 
  3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.