Art. 16
Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli
aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti
energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di
autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non
sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37,
comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tal fine e' autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per
l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.