Art. 18 
 
Contributo, sotto forma  di  credito  d'imposta,  per  l'acquisto  di
  carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca 
 
  1. Alle imprese esercenti  attivita'  agricola  e  della  pesca  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina  per  la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola
e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno  2022,
comprovato  mediante  le  relative  fatture  d'acquisto,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  140,1
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38. 
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.