Art. 19
Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari
1. Al fine di sostenere la continuita' produttiva delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o
societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le
attivita' delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e
ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE)
n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal
regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di
rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere
assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la
concessione delle predette garanzie e' autorizzata, in favore di
ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.