Art. 19 
 
         Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari 
 
  1. Al fine di sostenere la  continuita'  produttiva  delle  imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  in  forma  individuale  o
societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, concesse dalle banche e  dagli  altri  soggetti
autorizzati all'esercizio del credito e  destinate  a  finanziare  le
attivita'  delle  imprese  medesime,  possono  essere  rinegoziate  e
ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. 
  2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal  regolamento  (UE)
n.  1408/2013,  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e   dal
regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27  giugno  2014,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,   le   operazioni   di
rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma  1  possono  essere
assistite dalla garanzia gratuita fornita  dall'Istituto  di  servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102.  Per  la
concessione delle predette garanzie  e'  autorizzata,  in  favore  di
ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede,  quanto  a  10  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 515 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234;
quanto a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  522  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.