Art. 20
Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla
crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 35 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 515:
1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le
seguenti: «n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2
dicembre 2021»
2) le parole «in fase di approvazione definitiva del Parlamento
europeo» sono soppresse;
3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla copertura
delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei
costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi
inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A
tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa
dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza».
b) il comma 517 e' sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal
1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di
tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali dedicata di
cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e' individuata
quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione
degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie
in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di
liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica
delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli
interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio
pubblici o privati. AGEA supporta le attivita' di sperimentazione per
la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;
c) il comma 518 e' sostituito dal seguente: «Nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si
applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».