Art. 21
Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti
chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli
e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica
di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei
fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui
all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al
presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di origine
chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e
materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile 2016, impiegato secondo modalita' a bassa emissivita' e ad
alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformita' ai
requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al
terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo
di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche
e le modalita' di impiego del digestato equiparato.».
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis
del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti
dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono abrogati.