Art. 21 
 
    Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura 
 
  1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione  del  biogas  e  ridurre  l'uso  di  fertilizzanti
chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli
e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica
di cui all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  25  febbraio  2016,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile  2016,  prevedono  la  sostituzione  dei
fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato  di  cui
all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dal comma 2 del presente articolo. 
  2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del  2012,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  134  del  2012,  il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di  cui  al
presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di  origine
chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze  e
materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 22 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile 2016, impiegato secondo modalita' a bassa emissivita' e  ad
alta  efficienza  di  riciclo  dei  nutrienti  e  in  conformita'  ai
requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto  di  cui  al
terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul  suolo
di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono definite le  caratteristiche
e le modalita' di impiego del digestato equiparato.». 
  3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo  IV-bis
del Titolo IV del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e   forestali   25   febbraio   2016,   come   introdotti
dall'articolo 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
sono abrogati.