Art. 22
Credito d'imposta per IMU in comparto turismo
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di
tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi
ricadute occupazionali e sociali, e' riconosciuto un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di
cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese
turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture
ricettive all'aria aperta, nonche' le imprese del comparto fieristico
e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i
parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per
cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali e' gestita la
relativa attivita' ricettiva, a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che i soggetti
indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli
operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia
delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».