Art. 33
Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di
elettrificazione dei porti
1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4
Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e
impianti di elettrificazione dei porti nonche' le opere e le
infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla
costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti
stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di
pubblica utilita', anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati
da indifferibilita' ed urgenza.
2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero
dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
e riattivazione di detti impianti, nonche' le opere e le
infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla
costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione
di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per
la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione
competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata all'esito di
una conferenza di servizi, promossa dall'Autorita' di sistema
portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita' di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa
l'autorita' competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del
codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni
e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma,
del medesimo codice della navigazione. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli
impianti, in conformita' al progetto approvato. Il termine massimo
per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a
centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia
necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la
verifica di assoggettabilita' sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica.
4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale
o della verifica di assoggettabilita' da svolgersi sul progetto di
fattibilita' tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, e' di
competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti
dall'articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.