Art. 33 
 
Disposizioni  urgenti  per  la  realizzazione   degli   impianti   di
                     elettrificazione dei porti 
 
  1. Al  fine  di  provvedere  alla  realizzazione  degli  interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4
Riforma 1.3, i progetti  destinati  alla  realizzazione  di  opere  e
impianti  di  elettrificazione  dei  porti  nonche'  le  opere  e  le
infrastrutture connesse, necessarie o  comunque  indispensabili  alla
costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli  impianti
stessi, autorizzati ai sensi del comma 2,  sono  da  considerarsi  di
pubblica utilita', anche ai sensi dell'articolo 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  caratterizzati
da indifferibilita' ed urgenza. 
  2.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  di  competenza  del   Ministero
dell'interno in materia di  prevenzione  incendi,  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  di  elettrificazione  dei  porti,   gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale
e  riattivazione  di  detti  impianti,  nonche'   le   opere   e   le
infrastrutture   connesse,   necessarie   o    indispensabili    alla
costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli  impianti
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in  demolizione
di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per
la riqualificazione delle aree di insediamento degli  impianti,  sono
soggetti  ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione
competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di  tutela
dell'ambiente,   di   tutela   del   paesaggio   e   del   patrimonio
storico-artistico,  che  costituisce,  ove  occorra,  variante   allo
strumento urbanistico. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e'  rilasciata  all'esito  di
una  conferenza  di  servizi,  promossa  dall'Autorita'  di   sistema
portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita'  di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano  tutte  le  amministrazioni  interessate,  ivi   compresa
l'autorita' competente al rilascio  ai  sensi  dell'articolo  36  del
codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo  1942,  n.
327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici  anni
e con canone determinato ai sensi dell'articolo  39,  secondo  comma,
del    medesimo    codice    della    navigazione.    Il     rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire  ed  esercire  gli
impianti, in conformita' al progetto approvato.  Il  termine  massimo
per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a
centoventi  giorni,  ovvero  a  centottanta  nel  caso  in  cui   sia
necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o  la
verifica  di   assoggettabilita'   sul   progetto   di   fattibilita'
tecnico-economica. 
  4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale
o della verifica di assoggettabilita' da svolgersi  sul  progetto  di
fattibilita' tecnico - economica, ivi inclusi quelli  che  riguardano
le  opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili,   e'   di
competenza della regione.  A  tal  fine,  tutti  i  termini  previsti
dall'articolo 27-bis, commi da 1  a  5,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono dimezzati. 
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.