Art. 36
Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza
del Ministero della cultura
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi
di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di
proprieta' delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati
quali soggetti attuatori esterni. L'intervento e' attuato nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di
affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalita'
definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico
titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare
di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare
dell'investimento.».
2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con riferimento
agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti
del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni
di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso
dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e
resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all'articolo 29.».