Art. 37
Disposizioni in materia di ZES e ZLS
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto
e' definita, in via generale, una procedura straordinaria di
revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al
principio di massima semplificazione e celerita', da attivarsi su
iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo
delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le
linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta
di revisione, in relazione alle singole ZES, e' approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».
2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito di imposta e'
esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione
ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per
rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali
(ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di
cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027,
di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni
2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS
al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di
sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del
predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero
dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la
coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La
valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto
dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.».
3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito dal seguente: «65. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilita'
sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di
istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalita' di
funzionamento e di organizzazione, nonche' sono definite le
condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione
previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.