Art. 37 
 
                Disposizioni in materia di ZES e ZLS 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo  decreto
e'  definita,  in  via  generale,  una  procedura  straordinaria   di
revisione  del  perimetro  delle  aree  individuate,  improntata   al
principio di massima semplificazione e  celerita',  da  attivarsi  su
iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo
delle superfici fissato per ciascuna  regione,  in  coerenza  con  le
linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico.  La  proposta
di revisione, in relazione alle singole ZES, e' approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.». 
  2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito di  imposta  e'
esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione
ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per
rafforzare la struttura produttiva  delle  Zone  economiche  speciali
(ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti  di  sviluppo»  di
cui all'articolo  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a  valere  sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  programmazione  2021-2027,
di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno  degli  anni
2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con  delibera  CIPESS
al Ministero dello  sviluppo  economico,  nell'ambito  del  Piano  di
sviluppo e coesione,  programmazione  2021/2027,  di  competenza  del
predetto  Ministero,  con  specifica  destinazione  al  finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il  Ministero
dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e  la
coesione territoriale,  definisce  con  apposite  direttive  le  aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita'  di  vigilanza  e  monitoraggio  sull'attuazione
degli  interventi  finanziati  e   sui   risultati   conseguiti.   La
valutazione  delle  singole  iniziative  segue  criteri  di   massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto  gia'  previsto
dai decreti di cui all'articolo 3,  comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98.». 
  3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito  dal  seguente:  «65.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il  sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilita'
sostenibile e con il Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di
istituzione delle  Zone  logistiche  semplificate,  le  modalita'  di
funzionamento  e  di  organizzazione,  nonche'   sono   definite   le
condizioni  per  l'applicazione  delle  misure   di   semplificazione
previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91  ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123.
Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto  decreto,  si
applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati  in  9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.