Art. 40 
 
  Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali 
 
  1. Per l'anno  2022  il  livello  del  finanziamento  corrente  del
Servizio sanitario a cui concorre lo Stato  e'  incrementato  di  200
milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi  per  gli
Enti del Servizio sanitario nazionale  determinati  dall'aumento  dei
prezzi delle fonti energetiche. 
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente. 
  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di
170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro  in  favore
dei  comuni  e  per  20  milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo  tra  gli
enti interessati si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare
entro il 30 giugno 2022,  in  relazione  alla  spesa  per  utenze  di
energia elettrica e gas. 
  4.  In  via  eccezionale  e   limitatamente   all'anno   2022,   in
considerazione  degli  effetti  economici  della  crisi   ucraina   e
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli  enti  locali  possono
approvare il bilancio di previsione con  l'applicazione  della  quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  370  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.