Art. 43 
 
Misure  per  il  riequilibrio   finanziario   di   province,   citta'
  metropolitane  e  comuni  capoluogo  di  provincia  e   di   citta'
  metropolitane  nonche'  per  il  funzionamento  della   Commissione
  tecnica per i fabbisogni standard 
 
  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e
delle citta' metropolitane che sono in procedura di  riequilibrio  ai
sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267 o che si trovano in stato di  dissesto  finanziario  ai  sensi
dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267  del  2000,
e' istituito, presso il Ministero  dell'interno,  un  fondo  con  una
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di  15  milioni  di
euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo  e'  ripartito
entro il 30 giugno 2022 con decreto del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in
proporzione al disavanzo di  amministrazione  risultante  dall'ultimo
rendiconto definitivamente approvato inviato alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche,  di  seguito  denominata  «BDAP»,  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  entro  il  31
maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi  dell'articolo
52  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  La  nettizzazione
del contributo non e' effettuata per il disavanzo di  amministrazione
al 31 dicembre 2021. Il contributo  complessivamente  riconosciuto  a
ciascun ente in attuazione del  presente  comma  e'  prioritariamente
destinato  alla  riduzione,  anche  anticipata,  del   disavanzo   di
amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
58. 
  2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i  Sindaci  dei
comuni capoluogo di provincia che hanno registrato  un  disavanzo  di
amministrazione pro-capite superiore  a  500  euro,  sulla  base  del
disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato  e
trasmesso alla  BDAP  al  30  aprile  2022,  ridotto  dei  contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con  il
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su  proposta
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  in  cui  il  comune  si
impegna, per  il  periodo  nel  quale  e'  previsto  il  ripiano  del
disavanzo, a  porre  in  essere  parte  o  tutte  le  misure  di  cui
all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. 
  3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e'  subordinata
alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2,  proposte  dai
comuni interessati entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico istituito,
senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  presso  il
Ministero  dell'interno.  Il  tavolo  di  cui  al  primo  periodo  e'
istituito con decreto del Ministro dell'interno  ed  e'  composto  da
rappresentanti   del   Ministero    dell'interno,    del    Ministero
dell'economia    e    delle    finanze    e    dell'Agenzia     delle
entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entita'  del  disavanzo
da ripianare individua anche l'eventuale variazione,  quantitativa  e
qualitativa,  delle  misure  proposte  dal  comune  interessato   per
l'equilibrio strutturale  del  bilancio.  Ai  componenti  del  Tavolo
tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
spese ed altri emolumenti comunque denominati. 
  4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui  al
comma  2  devono  essere  destinate,  prioritariamente   e   fino   a
concorrenza della  quota  annuale  del  disavanzo  da  ripianare,  al
ripiano del disavanzo stesso. 
  5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo  di
cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente  alla
dichiarazione di dissesto. La sospensione di  cui  al  primo  periodo
decade nel caso di mancata deliberazione entro  i  termini  stabiliti
nell'accordo delle misure concordate. 
  6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al
comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n.
234 del 2021. 
  7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo  di  cui  al  comma  2  si
applicano  le  disposizioni  previste  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche
da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi  da  quelli
di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234  del  2021,  e
dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al  comma
2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore  ad  euro
1.000  sulla  base  del  rendiconto  dell'anno  2020  definitivamente
approvato e trasmesso alla BDAP al  30  aprile  2022,  che  intendano
avviare un percorso di riequilibrio strutturale. 
  9. Ai  fini  della  realizzazione  delle  attivita'  connesse  alla
«Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel
PNRR, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno 2026  per
l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e  per
le province e le citta' metropolitane (M1C1-120) e in relazione  alle
nuove attivita' assegnate alla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, al Presidente della  medesima  Commissione  e'
riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle  spese
sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento
di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno  2022  e  di
euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad  euro
7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  11.  All'articolo  3,  comma  5-quinquies,  del  decreto-legge   30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio  di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al
primo periodo coincide con quello per la deliberazione  del  bilancio
di  previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio  di  previsione,  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche  in  occasione
della prima variazione utile.».