Art. 40 Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche' con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonche' di progressione nelle valutazioni di professionalita', a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile; b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli; c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale; d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare; e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva; f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati. 5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonche' alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo degli articoli da 52 a 75 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 52 (Magistrati militari). - 1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 2. Le funzioni giudicanti sono: a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). 3. Le funzioni requirenti sono: a) di primo grado (sostituto procuratore militare); b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g) direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.». «Art. 53 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) e' richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio. 2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera b) e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'. 3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'. 4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita'. 5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita'. 6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita'; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimita'.». «Art. 54 (Tribunale militare). - 1. Il Tribunale militare e' formato: a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede; b) da piu' magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2. 2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. 3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare. 4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale. 5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso. 6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.». «Art. 55 (Circoscrizioni territoriali). - 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli. 2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna. 3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. 4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.» «Art. 56 (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza). - 1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza. 2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati: a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianita' nel ruolo; b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1; c) da due fra gli esperti di cui al comma 1. 3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1. 4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. 5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.». «Art. 57 (Corte militare di appello). - 1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. 2. La Corte militare d'appello e' formata: a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. Le sezioni della Corte sono formate: a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. 5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.». «Art. 58 (Uffici del pubblico ministero). - 1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e' composta: a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimita', scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6; b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4. 2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello e' composta: a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5; b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta: a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.». «Art. 59 (Ruolo organico dei magistrati militari). - 1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in cinquantotto unita'. 2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.». «Art. 60 (Composizione del Consiglio della magistratura militare). - 1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da: a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede; b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) due componenti eletti dai magistrati militari; d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. 2. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 59, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata. 3. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.». «Art. 61 (Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare). - 1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.». «Art. 62 (Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare). - 1. Il Consiglio della magistratura militare delibera: a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari; b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge. 2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 3. Il Consiglio, inoltre: a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; b) da' pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie; c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio; d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento. 4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa puo' avanzare proposte o proporre osservazioni. 5. Il Ministro della difesa puo' intervenire alle adunanze del Consiglio se ne e' richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non puo' essere presente alle deliberazioni.». «Art. 63 (Attribuzioni del Consiglio in materia di assunzioni nella magistratura militare). - 1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati. Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio. 2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.». «Art. 64 (Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina). - 1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita' il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo. 2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta e' formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.». «Art. 65 (Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni). - 1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarita' dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari. 2. L'incarico ispettivo e' conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o piu' componenti del Consiglio. Esso e' incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione. 3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione. 4. Il Ministro della difesa puo' in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.». «Art. 66 (Attribuzioni del presidente e del vice presidente). - 1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare: a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni; b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta; c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio; d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.». «Art. 67 (Disposizioni in materia di procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. 2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate e' esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.». «Art. 68 (Stato giuridico del componente non togato). - 1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.». «Art. 69 (Elezioni del Consiglio della magistratura militare). - 1. All'elezione dei componenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. 2. Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore puo' votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli. 3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) e' istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, piu' anziani in ruolo. 4. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16. 5. Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore. 6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. 7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali. 8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta. 9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.». «Art. 70 (Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio). - 1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento. 2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non e' insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.». «Art. 71 (Ufficio di segreteria del Consiglio). - 1. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un ufficio di segreteria il cui organico e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa. 2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari. 3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.». «Art. 72 (Applicabilita' di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura). - 1. Per tutto cio' che non e' diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.». «Art. 73 (Concorsi). - 1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalita' della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare. 2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati: a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale; b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.». «Art. 74 (Concorso per esami). - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma. 2. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed e' composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facolta' di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresi', membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa. 3. L'esame consiste: a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie: 1) diritto penale militare; 2) diritto penale; 3) diritto civile; b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie: 1) procedura penale e procedura penale militare; 2) diritto romano; 3) diritto amministrativo; 4) diritto costituzionale. 4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta. 5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale. 6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei. 7. La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati. 8. A parita' di voti sono preferiti nell'ordine seguente: a) gli insigniti di medaglia al valore militare; b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio; c) i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio; d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra; f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti; g) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare; h) i piu' anziani di eta'. 9. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio. 10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.». «Art. 75 (Tirocinio e nomina). - 1. I magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non puo' essere inferiore a sei mesi. 2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.».