Art. 23 
 
Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di   farmaci   e
     certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione 
 
  1. All'articolo  31  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa; 
    b) dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  la
definizione delle attivita' di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
credito d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.». 
  2. Al fine di favorire l'applicazione  in  condizioni  di  certezza
operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  imprese  possono
richiedere una certificazione che  attesti  la  qualificazione  degli
investimenti  effettuati  o  da  effettuare  ai   fini   della   loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione  tecnologica  e  di   design   e   innovazione   estetica
ammissibili  al  beneficio.  Analoga   certificazione   puo'   essere
richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita'  di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione  digitale  4.0  e  di  transizione  ecologica   ai   fini
dell'applicazione  della  maggiorazione  dell'aliquota  del   credito
d'imposta prevista dal quarto periodo  del  comma  203,  nonche'  dai
commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della  legge
n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e  secondo  periodo
puo'  essere  richiesta  a  condizione  che  le  violazioni  relative
all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle  norme  citate  nei
medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano
iniziati   accessi,   ispezioni,   verifiche   o   altre    attivita'
amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i  soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati  al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i  quali  quelli
idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita'  ed
e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono  stabilite  le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai  certificatori,
le modalita'  e  condizioni  della  richiesta  della  certificazione,
nonche' i relativi oneri a carico  dei  richiedenti,  parametrati  ai
costi della procedura. 
  4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma  207
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui
al   comma   2   esplica    effetti    vincolanti    nei    confronti
dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla  base
di una non corretta rappresentazione  dei  fatti,  la  certificazione
venga rilasciata per una attivita' diversa  da  quella  concretamente
realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli  atti,
anche a contenuto impositivo  o  sanzionatorio,  difformi  da  quanto
attestato nelle certificazioni sono nulli. 
  5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata  dai  soggetti
abilitati  che  si  attengono,  nel  processo  valutativo,  a  quanto
previsto  da  apposite  linee  guida  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. 
  6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi  da
2 a 5, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  ad
assumere un  dirigente  di  livello  non  generale  e  10  unita'  di
personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico  e'
autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di  cui  al  presente
comma anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il  Ministero
dello sviluppo economico  e'  autorizzato  a  bandire  una  procedura
concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il  predetto
personale con  contratto  di  lavoro  subordinato  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti  della  vigente  dotazione
organica,  da  inquadrare  nell'Area  Terza  del  Comparto   Funzioni
Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico,
ad acquisire il predetto personale mediante comando,  fuori  ruolo  o
altra  analoga  posizione  prevista   dai   rispettivi   ordinamenti,
proveniente da altre pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche e  del  personale  in  servizio  presso
l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza,  nonche'  del
personale delle Forze  armate,  ovvero  ad  acquisire  personale  con
professionalita' equivalente proveniente da societa' e  organismi  in
house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti,  con  rimborso
dei relativi oneri. 
  8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro
307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a  decorrere  dall'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.