Art. 24 
 
 
Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. All'articolo 148  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole «2020 e  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2020, 2021 e 2022»; 
      2) la lettera c) e' abrogata; 
    b) al comma 2, e' aggiunto infine il seguente  periodo:  «Per  il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche
del  livello  di  affidabilita'  fiscale   piu'   elevato   derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2022,  si  tiene  conto  anche  del  livello  di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione  degli
indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e  al  31
dicembre 2021.». 
  2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, il primo e secondo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Gli
indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze entro il mese di marzo del  periodo  d'imposta  successivo  a
quello per il quale sono applicati. Le eventuali  integrazioni  degli
indici, indispensabili per  tenere  conto  di  situazioni  di  natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti
economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate
attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il
mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale
sono applicate.».