Art. 25 
 
 
Contrassegno  fiscale  telematizzato  sull'alcole  e  sulle   bevande
                              alcoliche 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo:  «Le   caratteristiche,   il   prezzo,   le   modalita'   di
distribuzione, di applicazione del  contrassegno  fiscale,  anche  in
forma dematerializzata, sono aggiornati,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sentito  il  Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione
delle tecnologie  di  anticontraffazione  nonche'  di  tracciabilita'
dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati  di
contabilita'  presentati  esclusivamente  in  forma  telematica   dai
soggetti obbligati.».