Art. 26 
 
 
Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
                   117 in materia di Terzo settore 
 
  1. All'articolo 104, comma 1, e' inserito,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a
decorrere dall'operativita' del Registro unico  nazionale  del  Terzo
settore,  agli  enti  del  Terzo  settore   iscritti   nel   medesimo
Registro.».