Art. 26 Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore 1. All'articolo 104, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».