Art. 15 
 
              Disponibilita' di tempo allo svolgimento 
                           degli incarichi 
 
  1.  Ciascun  esponente  dedica  tempo  adeguato  allo   svolgimento
dell'incarico. All'atto della nomina e  tempestivamente  in  caso  di
fatti sopravvenuti,  comunica  all'organo  competente  gli  incarichi
ricoperti in altre societa',  imprese  o  enti,  le  altre  attivita'
lavorative e professionali svolte  e  le  altre  situazioni  o  fatti
attinenti alla sfera professionale in grado  di  incidere  sulla  sua
disponibilita' di tempo, specificando il tempo che questi  incarichi,
attivita', fatti o situazioni richiedono. 
  2. L'impresa assicura che l'esponente sia a  conoscenza  del  tempo
che essa  ha  stimato  come  necessario  per  l'efficace  svolgimento
dell'incarico. 
  3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo
competente valuta se il tempo che ciascun esponente puo' dedicare  e'
idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico. 
  4.  Se  l'esponente  dichiara  per  iscritto  di   poter   dedicare
all'incarico almeno il  tempo  necessario  stimato  dall'impresa,  la
valutazione prevista dal comma 3 puo' essere omessa purche' ricorrano
tutte   le   seguenti   condizioni:   a)   gli   incarichi   detenuti
dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la
condizione sub a) e' rispettata senza beneficiare delle previsioni di
cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre  l'incarico  di
amministratore delegato o direttore generale ne' e' presidente di  un
organo o di un comitato. 
  5.   L'organo   competente   verifica   l'idoneita'    del    tempo
effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce  della  loro
presenza alle riunioni degli organi o comitati. 
  6. Se la disponibilita'  di  tempo  non  e'  sufficiente,  l'organo
competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o piu'  incarichi
o attivita' o di assumere specifici impegni idonei ad  accrescere  la
sua disponibilita' di tempo, ovvero adotta misure tra cui  la  revoca
di deleghe o  compiti  specifici  o  l'esclusione  dell'esponente  da
comitati.  Il  rispetto  degli  impegni  assunti  dall'esponente   e'
verificato ai  sensi  del  comma  5.  La  valutazione  relativa  alla
disponibilita' di  tempo  non  ha  rilievo  autonomo  ai  fini  della
pronuncia di decadenza dell'esponente ma  concorre  alla  valutazione
dell'idoneita' dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.