Art. 16 
 
Limiti al cumulo degli incarichi degli  esponenti  delle  imprese  di
  maggiori dimensioni o complessita' operativa 
 
  1. Salvo quanto previsto  all'articolo  18,  ciascun  esponente  di
imprese di maggiori dimensioni  o  complessita'  operativa  non  puo'
assumere un numero complessivo di incarichi in  imprese  o  in  altre
societa' commerciali superiore  a  una  delle  seguenti  combinazioni
alternative: 
    a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; 
    b) n. 4 incarichi non esecutivi. 
  2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al  comma  1,  si  include
l'incarico ricoperto nell'impresa. 
  3. L'organo competente pronuncia  la  decadenza  nel  caso  in  cui
accerti il  superamento  del  limite  al  cumulo  degli  incarichi  e
l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che
determinano il superamento del limite  in  tempo  utile  rispetto  al
termine indicato all'articolo 23, comma 7.