Art. 17 Esenzioni e modalita' di aggregazione degli incarichi 1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 16 non si applicano agli esponenti che ricoprono nell'impresa incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici. 2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 16, non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente: a) presso societa' o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente; b) in qualita' di professionista presso societa' tra professionisti; c) quale sindaco supplente. 3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 16, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi: a) all'interno del medesimo gruppo; b) nelle societa', non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice. 4. Qualora ricorrano contestualmente piu' di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. 5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), e' esecutivo; negli altri casi e' considerato come incarico non esecutivo.
Note all'art. 17: - Per l'articolo 1, comma 1, lettera mm-ter) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note all'articolo 1.