Art. 17 
 
                Esenzioni e modalita' di aggregazione 
                           degli incarichi 
 
  1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 16 non si
applicano agli esponenti  che  ricoprono  nell'impresa  incarichi  in
rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici. 
  2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di  cui
all'articolo  16,  non  si  considerano   gli   incarichi   ricoperti
dall'esponente: 
    a) presso societa' o enti  il  cui  unico  scopo  consiste  nella
gestione degli interessi privati di un esponente o  del  coniuge  non
legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza  di
fatto, parente o affine entro il quarto grado e  che  non  richiedono
nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente; 
    b)  in   qualita'   di   professionista   presso   societa'   tra
professionisti; 
    c) quale sindaco supplente. 
  3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di  cui
all'articolo 16, si considera come un unico incarico l'insieme  degli
incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi: 
    a) all'interno del medesimo gruppo; 
    b) nelle societa', non rientranti nel gruppo,  in  cui  l'impresa
detiene una partecipazione qualificata come definita dall'articolo 1,
comma 1, lettera mm-ter) del Codice. 
  4. Qualora ricorrano contestualmente piu' di uno dei casi di cui al
comma 3, lettere a) e b), gli incarichi si  sommano  cumulandosi  tra
loro. 
  5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato
come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti  nelle
situazioni di cui al comma 3, lettere a) e b),  e'  esecutivo;  negli
altri casi e' considerato come incarico non esecutivo. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per  l'articolo  1,  comma  1,  lettera  mm-ter)  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle
          note all'articolo 1.