Art. 18 Assunzione di incarichi aggiuntivi 1. L'assunzione di incarichi aggiuntivi rispetto ai limiti indicati all'articolo 16 e determinati anche in base a quanto previsto dall'articolo 17, e' consentita a condizione che non pregiudichi la possibilita' per l'esponente di dedicare all'incarico presso l'impresa tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro: a) la circostanza che l'esponente ricopra nell'impresa un incarico esecutivo, sia un componente di comitati endoconsiliari, ricopra presso l'impresa il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro comitato endoconsiliare; b) la dimensione, l'attivita' e la complessita' dell'impresa o di altra societa' commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo; c) la durata dell'incarico aggiuntivo; d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nell'impresa e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi; e) l'eventuale applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 17, comma 3. 3. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente articolo non possono beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 17, comma 3. 4. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3.