Art. 18 
 
                 Assunzione di incarichi aggiuntivi 
 
  1. L'assunzione di incarichi aggiuntivi rispetto ai limiti indicati
all'articolo 16  e  determinati  anche  in  base  a  quanto  previsto
dall'articolo 17, e' consentita a condizione che non  pregiudichi  la
possibilita'  per  l'esponente  di   dedicare   all'incarico   presso
l'impresa tempo adeguato per svolgere in  modo  efficace  le  proprie
funzioni. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1  l'organo  competente  prende  in
considerazione, tra l'altro: 
    a)  la  circostanza  che  l'esponente  ricopra  nell'impresa   un
incarico esecutivo, sia un  componente  di  comitati  endoconsiliari,
ricopra  presso  l'impresa  il  ruolo  di  amministratore   delegato,
direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del
collegio sindacale, del  consiglio  di  gestione,  del  consiglio  di
sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro
comitato endoconsiliare; 
    b) la dimensione, l'attivita' e la complessita' dell'impresa o di
altra societa' commerciale presso  cui  verrebbe  assunto  l'incarico
aggiuntivo; 
    c) la durata dell'incarico aggiuntivo; 
    d) il  livello  di  competenza  maturato  dall'esponente  per  lo
svolgimento dell'incarico nell'impresa e le eventuali sinergie tra  i
diversi incarichi; 
    e)  l'eventuale  applicazione  del  meccanismo  di   aggregazione
previsto dall'articolo 17, comma 3. 
  3. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente articolo non possono
beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto
dall'articolo 17, comma 3. 
  4. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto  stabilito
dall'articolo 16, comma 3.