Art. 22 
 
                      Notifica degli incidenti 
 
  l. Il CVCN, i CV e i LAP, al  verificarsi  di  un  incidente  sulle
reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici di pertinenza
deputati allo svolgimento delle funzioni oggetto dell'accreditamento,
in termini di compromissione della integrita' o riservatezza dei dati
e delle informazioni  trattati,  procedono  alla  notifica  al  CSIRT
Italia secondo le  modalita'  indicate  dal  CSIRT  stesso  entro  il
termine di sei ore dal  momento  in  cui  sono  venuti  a  conoscenza
dell'incidente. 
  2. Qualora il CVCN, i CV o i LAP  vengano  a  conoscenza  di  nuovi
elementi  significativi,  tra  cui   le   specifiche   vulnerabilita'
sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati  all'incidente
oggetto di notifica, ovvero gli indicatori  di  compromissione  (IOC)
rilevati, la notifica di cui al comma l e' integrata  tempestivamente
dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, salvo che l'autorita'
giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di
specifiche esigenze di segretezza investigativa. 
  3. Su richiesta del CSIRT Italia, il CVCN, i CV o i LAP  che  hanno
proceduto a effettuare  una  notifica  ai  sensi  dei  commi  1  e  2
provvedono, secondo le modalita' indicate dal CSIRT stesso, ed  entro
sei  ore  dalla  richiesta,  a  effettuare  un  aggiornamento   della
notifica,  salvo  che  l'autorita'   giudiziaria   procedente   abbia
previamente comunicato  la  sussistenza  di  specifiche  esigenze  di
segretezza investigativa. 
  4. I CV e i LAP assicurano che dell'avvenuta notifica  sia  fornita
notizia al CVCN, nonche', nel caso di  notifica  da  parte  del  LAP,
all'eventuale CV interessato, qualora i LAP abbiano trattato  dati  o
sistemi inerenti a quest'ultimo.