Art. 14 Fase transitoria e attuazione 1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate: a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS Academy gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno gia' riferimento a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 e' disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualita' nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi. 5. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o piu' decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Note all'art. 14: - Si riportano i commi 465, 466 e 467 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: «465. Per rispondere con continuita' alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitivita' del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'art. 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 466. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualita' formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalita' di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015. 467. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attivita' degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attivita', coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.» - Per l'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note all'art. 11. - Per i riferimenti del DPCM 25 gennaio 2008 si veda nella nota all'art. 12. - Per l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 8. - Per l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note all'art. 1.