Art. 14 
 
                    Fase transitoria e attuazione 
 
  1. Per dodici mesi a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge si intendono temporaneamente accreditate: 
    a) le  fondazioni  ITS  Academy  gia'  accreditate  entro  il  31
dicembre 2019; 
    b) le fondazioni ITS Academy accreditate  in  data  successiva  a
quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata  in  vigore
della presente legge, che abbiano almeno un percorso  attivo  con  un
numero di  iscritti  non  inferiore  al  50  per  cento  della  media
nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi  e  che  dispongano  di
sedi e laboratori anche in via non esclusiva; 
    c) le fondazioni ITS Academy gia' esistenti alla data di  entrata
in vigore della presente legge per le quali  sia  intervenuta  almeno
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 
  2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),
che alla data di entrata in vigore della presente  legge  fanno  gia'
riferimento a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate  con
il  decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,   o,   nelle   more
dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo
3, comma 3, sono  temporaneamente  autorizzate  a  continuare  a  far
riferimento a tali aree per dodici mesi a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai  sensi  del
comma 6 e' disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  anche  tenendo
conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle  lettere  a),
b) e c) del comma 1. 
  4. Il decreto di cui al comma 3 individua  deroghe  ai  criteri  di
ripartizione del Fondo, di cui  all'articolo  11,  commi  5  e  6,  e
stabilisce criteri che garantiscano  la  gradualita'  nell'incremento
dal 30 al 35 per  cento  della  quota  di  monte  orario  complessivo
dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi. 
  5. Per l'anno 2022, la  ripartizione  dei  finanziamenti  agli  ITS
Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in  sede
di  Conferenza  unificata  il  5   agosto   2014,   come   modificato
dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il  17  dicembre
2015, e dall'articolo 1,  commi  465,  466  e  467,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore  al  5  per
cento  delle  risorse  complessivamente  disponibili  sul  Fondo  per
l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui  all'articolo  1,
comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  alla  realizzazione
delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e  la
valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 
  6.  Salvo  quanto  diversamente  disposto,   all'attuazione   della
presente legge si provvede con uno o piu' decreti, aventi natura  non
regolamentare, del  Ministro  dell'istruzione,  sentiti  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69  della  legge  17
maggio 1999, n. 144. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riportano i commi 465, 466 e 467 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
                «465. Per rispondere con continuita'  alla  richiesta
          di  giovani  con   un'alta   specializzazione   tecnica   e
          tecnologica  necessaria  allo  sviluppo  economico  e  alla
          competitivita' del sistema produttivo italiano, le  risorse
          del Fondo di cui all'art. 1,  comma  875,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'art. 1, comma
          67, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  sono  ripartite
          tra le regioni e assegnate in modo  da  rendere  stabile  e
          tempestiva, a partire  dall'anno  formativo  2019/2020,  la
          realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori
          coerenti con i processi di innovazione tecnologica in  atto
          e inclusi nei piani territoriali regionali di cui  all'art.
          11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
          gennaio 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86
          dell'11 aprile 2008. 
                466. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro
          il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni,
          che  le  riversano  agli  istituti  tecnici  superiori  che
          nell'annualita' formativa precedente  hanno  riportato  una
          valutazione realizzata secondo i criteri e le modalita'  di
          applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in
          sede  di  Conferenza  unificata  il  5  agosto  2014,  come
          modificato  dall'accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
          unificata il 17 dicembre 2015. 
              467. Resta fermo  l'obbligo  di  cofinanziamento  delle
          regioni ai piani  triennali  di  attivita'  degli  istituti
          tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare
          delle  risorse  statali  stanziate.  Gli  istituti  tecnici
          superiori possono comprendere, nei  suddetti  piani,  anche
          ulteriori  percorsi  e  attivita',  coerenti  con  l'ambito
          tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici
          e privati per  potenziare  la  propria  offerta  formativa,
          previa  comunicazione  al  competente   assessorato   della
          regione e all'ufficio scolastico.» 
              - Per l'art. 1, comma  875,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 si veda nelle note all'art. 11. 
              - Per i riferimenti del DPCM 25 gennaio  2008  si  veda
          nella nota all'art. 12. 
              - Per l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, si veda nelle note all'art. 8. 
              - Per l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  si
          veda nelle note all'art. 1.