Art. 16 
 
                      Distribuzione dei farmaci 
 
  1. All'articolo 105, comma 1, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi
i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi  dell'articolo  18  e  i
medicinali generici, che sia tale da  rispondere  alle  esigenze  del
territorio    geograficamente    determinato    cui    e'    riferita
l'autorizzazione   alla    distribuzione    all'ingrosso,    valutate
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sulla  base
degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA.  Tale  obbligo  non  si
applica ai medicinali non ammessi a rimborso da  parte  del  Servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del  rivenditore  al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  105,  comma  1,  del
          decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente  i
          medicinali per uso umano.), come modificato dalla presente: 
              «Art.   105   (Dotazioni   minime   e   fornitura   dei
          medicinali).  -  1.  Fatta  eccezione   per   chi   importa
          medicinali e per chi distribuisce  esclusivamente  sostanze
          attive o gas medicinali  o  medicinali  disciplinati  dagli
          articoli 92 e 94 ovvero dall'art. 96, o medicinali  di  cui
          detiene l'AIC o la  concessione  di  vendita,  il  titolare
          dell'autorizzazione  alla  distribuzione  all'ingrosso   e'
          tenuto a detenere almeno: 
                a) i medicinali di cui alla tabella 2  allegata  alla
          farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; 
                b) un assortimento  dei  medicinali  in  possesso  di
          un'AIC, inclusi  i  medicinali  omeopatici  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 18 e i medicinali generici, che sia tale da
          rispondere alle  esigenze  del  territorio  geograficamente
          determinato   cui   e'   riferita   l'autorizzazione   alla
          distribuzione   all'ingrosso,    valutate    dall'autorita'
          competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli
          indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si
          applica ai medicinali non ammessi a rimborso da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale, fatta salva  la  possibilita'
          del rivenditore al dettaglio  di  rifornirsi  presso  altro
          grossista.».