Art. 18 
 
             Farmaci in attesa di definizione del prezzo 
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, primo periodo, le parole:  «un'eventuale  domanda»
sono sostituite dalle seguenti: «una domanda»; 
    b) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
      «5-ter. In caso di mancata presentazione  entro  trenta  giorni
dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di  un
medicinale di cui al comma 3,  l'AIFA  sollecita  l'azienda  titolare
della  relativa  autorizzazione   all'immissione   in   commercio   a
presentare la domanda di classificazione di cui al comma  1  entro  i
successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine,  e'  data
informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed e' applicato
l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno  del  quarto  livello
del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 13
          settembre 2012 n. 158 (Disposizioni urgenti per  promuovere
          lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto  livello  di
          tutela della salute) convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8  novembre  2012,  n.  189,  come  modificato  dalla
          presente: 
              «Art. 12 (Procedure concernenti i medicinali). - 1.  La
          domanda  di  classificazione  di  un   medicinale   fra   i
          medicinali  erogabili  a  carico  del  Servizio   sanitario
          nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 10,  della  legge  24
          dicembre 1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni,  e'
          istruita   dall'Agenzia   italiana   del   farmaco   (AIFA)
          contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai
          sensi  dell'art.  48,  comma  33,  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2. Fatto salvo  il  disposto  del  comma  3,  l'azienda
          farmaceutica  interessata  puo'  presentare   all'AIFA   la
          domanda di classificazione di cui al comma  1  e  di  avvio
          della procedura di contrattazione del prezzo soltanto  dopo
          aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in  commercio
          del medicinale prevista dall'art. 6, comma 1,  del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,   n.   219,   e   successive
          modificazioni. 
              3. In deroga  al  disposto  del  comma  2,  la  domanda
          riguardante farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n.
          141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 1999, o altri  farmaci  di  eccezionale  rilevanza
          terapeutica   e   sociale   previsti   in   una   specifica
          deliberazione  dell'AIFA,  adottata   su   proposta   della
          Commissione consultiva tecnico-scientifica,  o  riguardante
          medicinali   utilizzabili   esclusivamente   in    ambiente
          ospedaliero o  in  strutture  ad  esso  assimilabili,  puo'
          essere     presentata     anteriormente     al     rilascio
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
              4.   L'AIFA   comunica   all'interessato   le   proprie
          determinazioni entro  centottanta  giorni  dal  ricevimento
          della domanda. Il rigetto della domanda  e'  comunicato  al
          richiedente  unitamente   al   parere   della   Commissione
          consultiva tecnico-scientifica  o  del  Comitato  prezzi  e
          rimborso sul  quale  la  decisione  e'  fondata.  Parimenti
          documentata e' la  comunicazione  della  determinazione  di
          esclusione di un medicinale in precedenza classificato  fra
          i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 
              5.   I   medicinali   per   i   quali   e'   rilasciata
          un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a
          norma del  regolamento  (CE)  n.  726/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento
          (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE)  n.  1394/2007
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  novembre
          2007, o un'autorizzazione all'immissione  in  commercio  ai
          sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  sono
          automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata  ai
          farmaci non ancora valutati ai fini della  rimborsabilita',
          della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
          nelle  more  della  presentazione,  da  parte  dell'azienda
          interessata, di una domanda di diversa  classificazione  ai
          sensi della citata disposizione legislativa. Entro sessanta
          giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione  europea  della  decisione  della   Commissione
          europea sulla domanda di autorizzazione  all'immissione  in
          commercio a norma del regolamento  (CE)  n.  726/2004,  del
          regolamento (CE) n. 1901/2006 o  del  regolamento  (CE)  n.
          1394/2007, l'AIFA  pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  un
          provvedimento recante la classificazione del medicinale  ai
          sensi del primo periodo del presente comma e il suo  regime
          di fornitura. Per i medicinali  autorizzati  ai  sensi  del
          decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le  indicazioni
          della  classificazione  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma e del regime di fornitura sono  incluse  nel
          provvedimento   di   autorizzazione    all'immissione    in
          commercio.  In   ogni   caso,   prima   dell'inizio   della
          commercializzazione,   il   titolare    dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio e' tenuto a comunicare all'AIFA
          il  prezzo  ex  factory  e  il  prezzo  al   pubblico   del
          medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche ai medicinali oggetto di importazione parallela. 
              5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della  classificazione  e
          della  rimborsabilita'  da  parte  del  Servizio  sanitario
          nazionale, i farmaci di cui al comma  3,  per  i  quali  e'
          stata presentata la relativa domanda di classificazione  di
          cui al comma 1, corredata della necessaria  documentazione,
          in via prioritaria e dando agli stessi precedenza  rispetto
          ai procedimenti pendenti alla data di  presentazione  della
          domanda di classificazione di cui al presente comma,  anche
          attraverso la  fissazione  di  sedute  straordinarie  delle
          competenti Commissioni. In tal caso, il termine di  cui  al
          comma 4, primo periodo, e' ridotto a cento giorni. 
              5-ter. In caso di mancata  presentazione  entro  trenta
          giorni dal rilascio dell'autorizzazione  all'immissione  in
          commercio di un  medicinale  di  cui  al  comma  3,  l'AIFA
          sollecita l'azienda titolare della relativa  autorizzazione
          all'immissione in commercio  a  presentare  la  domanda  di
          classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta
          giorni.  Decorso  inutilmente   tale   termine,   e'   data
          informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed e'
          applicato l'allineamento al prezzo piu'  basso  all'interno
          del quarto livello del sistema di classificazione anatomico
          terapeutico chimico (ATC). 
              6. Fatto in ogni caso  salvo  il  disposto  dell'ultimo
          periodo del comma 1  dell'art.  11  del  presente  decreto,
          ciascun  medicinale  che  abbia   le   caratteristiche   di
          medicinale generico, di cui all'art. 10, comma  5,  lettera
          b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  o  di
          medicinale biosimilare, di cui all'art. 10, comma 7,  dello
          stesso  decreto,  e'   automaticamente   collocato,   senza
          contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso  a  cui
          appartiene il medicinale di riferimento  qualora  l'azienda
          titolare  proponga  un  prezzo  di  vendita   di   evidente
          convenienza  per  il  Servizio  sanitario   nazionale.   E'
          considerato tale il  prezzo  che,  rispetto  a  quello  del
          medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno  pari
          a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro  della
          salute, su proposta dell'AIFA, in  rapporto  ai  volumi  di
          vendita previsti. Le disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano  anche  ai  medicinali  oggetto  di  importazione
          parallela. 
              7.   Quando   e'   autorizzata   un'estensione    delle
          indicazioni terapeutiche di un medicinale  autorizzato  per
          l'immissione in commercio secondo la procedura prevista dai
          regolamenti  comunitari  di  cui  al   comma   5   e   gia'
          classificato come farmaco erogabile dal Servizio  sanitario
          nazionale, il medicinale non puo' essere prescritto per  le
          nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario
          nazionale  prima  della  conclusione  della  procedura   di
          contrattazione del prezzo e della correlata conferma  della
          rimborsabilita'  del  medicinale  medesimo,  nonche'  della
          pubblicazione, da parte  dell'AIFA,  del  nuovo  prezzo  ai
          sensi  della  normativa  vigente.  Quando  e'   autorizzata
          un'estensione  delle   indicazioni   terapeutiche   di   un
          medicinale  autorizzato  per  l'immissione   in   commercio
          secondo le disposizioni del decreto legislativo  24  aprile
          2006, n. 219, e gia' classificato  come  farmaco  erogabile
          dal Servizio  sanitario  nazionale,  il  provvedimento  che
          autorizza  l'estensione  delle   indicazioni   terapeutiche
          contiene, altresi', il prezzo concordato  in  seguito  alla
          nuova procedura di contrattazione del prezzo e di  conferma
          della rimborsabilita' del medicinale. 
              8. All'art. 15 della legge 21 ottobre 2005, n.  219,  e
          successive modificazioni, e' abrogato il comma 6. 
              9. Le competenze in materia di sperimentazione  clinica
          dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno
          2003,  n.  211,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  sono
          trasferite  all'AIFA,  la  quale  si  avvale  del  predetto
          Istituto, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni
          trasferite, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino
          all'adozione  del  decreto  del  Ministro   della   salute,
          l'Istituto superiore di sanita', raccordandosi con  l'AIFA,
          svolge le competenze ad esso gia'  attribuite,  secondo  le
          modalita'  previste  dalle  disposizioni  previgenti.  Sono
          altresi' trasferite all'AIFA le competenze di cui  all'art.
          2, comma 1, lettera t), numeri 1)  e  1-bis),  del  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Sono confermate in capo
          all'AIFA  le  competenze  in  materia  di   sperimentazione
          clinica  di  medicinali  attribuite  dal   citato   decreto
          legislativo n. 211 del 2003 al  Ministero  della  salute  e
          trasferite all'AIFA ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni. 
              10 Entro il 30 giugno 2013  ciascuna  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  provvede  a
          riorganizzare  i  comitati  etici  istituiti  nel   proprio
          territorio, attenendosi ai seguenti criteri: 
                a)  a  ciascun  comitato  etico  e'  attribuita   una
          competenza territoriale di una o piu' province, in modo che
          sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione
          di abitanti, fatta salva la possibilita'  di  prevedere  un
          ulteriore comitato etico, con competenza  estesa  a  uno  o
          piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
                b) la scelta dei comitati da confermare  tiene  conto
          del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica  di
          medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio; 
                c) la competenza di ciascun comitato puo' riguardare,
          oltre alle sperimentazioni cliniche  dei  medicinali,  ogni
          altra questione sull'uso dei medicinali e  dei  dispositivi
          medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche  o
          relativa  allo  studio  di  prodotti  alimentari  sull'uomo
          generalmente  rimessa,  per  prassi  internazionale,   alle
          valutazioni dei comitati; 
                d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato
          e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 
              11. Con decreto del Ministro della salute, su  proposta
          dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          dettati criteri per la composizione dei  comitati  etici  e
          per il loro funzionamento. Fino alla  data  di  entrata  in
          vigore del predetto decreto  continuano  ad  applicarsi  le
          norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto. 
              12 A decorrere dal 1° luglio  2013,  la  documentazione
          riguardante studi clinici sui medicinali  disciplinati  dal
          decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  211,  e'  gestita
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  attraverso  i
          modelli   standard   dell'Osservatorio   nazionale    sulla
          sperimentazione clinica dell'AIFA.».