Art. 19 
 
Revisione del sistema di produzione  dei  medicinali  emoderivati  da
                           plasma italiano 
 
  1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 15. -  (Produzione  di  medicinali  emoderivati  da  plasma
nazionale).  -  1.  I  medicinali  emoderivati  prodotti  dal  plasma
raccolto   dai   servizi    trasfusionali    italiani,    proveniente
esclusivamente dalla donazione volontaria,  periodica,  responsabile,
anonima e gratuita del sangue  umano  e  dei  suoi  componenti,  sono
destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e,  nell'ottica
della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e  dei  suoi
componenti,   sono   utilizzati   prioritariamente   rispetto    agli
equivalenti commerciali, tenendo conto della continuita'  terapeutica
di specifiche categorie di assistiti. 
  2. In coerenza con i principi di cui agli articoli 4 e 7, comma  1,
per la lavorazione del  plasma  raccolto  dai  servizi  trasfusionali
italiani  per  la  produzione  di   medicinali   emoderivati   dotati
dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni
e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  singolarmente  o
consorziandosi  tra  loro,  stipulano  convenzioni  con  le   aziende
autorizzate ai sensi del comma 4, in conformita' allo schema tipo  di
convenzione  predisposto  con  decreto  del  Ministro  della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo
di   convenzione   tiene   conto   dei   principi   strategici    per
l'autosufficienza  nazionale  di  cui  all'articolo  14,   prevedendo
adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e  appropriato
utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi  derivanti  dalla
lavorazione   del   plasma   nazionale,   anche   nell'ottica   della
compensazione  interregionale.  Le   aziende   garantiscono   che   i
medicinali  emoderivati  oggetto  delle  convenzioni  sono   prodotti
esclusivamente con il plasma nazionale. 
  3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al  comma  2,  le
aziende  produttrici  di  medicinali  emoderivati  si  avvalgono   di
stabilimenti di lavorazione, frazionamento e  produzione  ubicati  in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono  parte  di
accordi  di  mutuo  riconoscimento  con  l'Unione  europea,  nel  cui
territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori
volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui  al  primo  periodo
sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla
produzione  di  medicinali  emoderivati  dalle  rispettive  autorita'
nazionali  competenti,  secondo   quanto   previsto   dalle   vigenti
disposizioni nazionali e dell'Unione europea. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentiti  il  Centro
nazionale sangue e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
approvato l'elenco  delle  aziende  autorizzate  alla  stipula  delle
convenzioni di cui al comma 2. 
  5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui  al
comma 2, nel presentare  al  Ministero  della  salute  l'istanza  per
l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il  possesso
dei  requisiti  di  cui  al  comma  3,  indicano   gli   stabilimenti
interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione  dei
medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni
alla  produzione  e  le  certificazioni  rilasciate  dalle  autorita'
competenti. Con decreto del Ministro della salute  sono  definite  le
modalita' per  la  presentazione  e  per  la  valutazione,  da  parte
dell'Agenzia italiana del farmaco, delle  istanze  di  cui  al  primo
periodo. 
  6. Presso le aziende che stipulano  le  convenzioni  e'  conservata
specifica  documentazione,  da  esibire  a  richiesta  dell'autorita'
sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le  donazioni
di plasma da cui il prodotto finito e' derivato. 
  7. I lotti di medicinali emoderivati  da  plasma  nazionale,  prima
della loro restituzione alle regioni  e  alle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  fornitrici  del  plasma,  come   specialita'
medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole,  al  controllo  di
Stato, secondo le procedure europee, in  un  laboratorio  della  rete
europea dei laboratori ufficiali  per  il  controllo  dei  medicinali
(General european  Official  medicines  control  laboratories  (OMCL)
network - GEON). 
  8. Le aziende che stipulano le convenzioni  documentano,  per  ogni
lotto di  produzione  di  emoderivati,  compresi  gli  intermedi,  le
regioni e le province autonome di provenienza del plasma  utilizzato,
il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre
norme stabilite dall'Unione europea, nonche' l'esito del controllo di
Stato. 
  9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma  2,
lettera i), e 14,  il  Ministero  della  salute,  sentiti  il  Centro
nazionale sangue e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definisce   specifici   programmi   finalizzati   al   raggiungimento
dell'autosufficienza  nella  produzione  di  medicinali   emoderivati
prodotti da plasma nazionale derivante  dalla  donazione  volontaria,
periodica, responsabile, anonima e  gratuita.  Per  il  perseguimento
delle finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di  6
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2022  per  interventi  di
miglioramento organizzativo delle strutture dedicate  alla  raccolta,
alla  qualificazione  e  alla  conservazione  del  plasma   nazionale
destinato alla produzione di medicinali emoderivati. 
  10. Al fine di promuovere la donazione  volontaria  e  gratuita  di
sangue e di emocomponenti, e' autorizzata la spesa di  1  milione  di
euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione  da  parte  del
Ministero della salute, in collaborazione  con  il  Centro  nazionale
sangue e le associazioni e le federazioni di  donatori  volontari  di
sangue,  di  iniziative,  campagne  e  progetti  di  comunicazione  e
informazione istituzionale. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro
annui a decorrere dal  2022,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662. 
  12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4  e  5
in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano  a
trovare applicazione le convenzioni stipulate  prima  della  data  di
entrata in vigore  del  presente  articolo  e  sono  stipulate  nuove
convenzioni,  ove  necessario  per  garantire  la  continuita'  delle
prestazioni assistenziali». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «Art.  1  (Misure  in  materia  di  sanita',   pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - Omissis. 
              34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti  elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta' e per sesso, tassi di  mortalita'  della  popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su proposta del Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare  quote  del  Fondo   sanitario   nazionale   alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela  della
          salute  materno-infantile,  della  salute  mentale,   della
          salute degli anziani nonche' per  quelli  finalizzati  alla
          prevenzione,  e  in  particolare  alla  prevenzione   delle
          malattie  ereditarie,  nonche'  alla  realizzazione   degli
          obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
          al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
          prevenzione  delle  malattie  infettive  nell'infanzia   le
          regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
          devono   concedere   gratuitamente   i   vaccini   per   le
          vaccinazioni   non   obbligatorie   quali   antimorbillosa,
          antirosolia, antiparotite e  antihaemophulius  influenza  e
          tipo B quando queste vengono  richieste  dai  genitori  con
          prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire  anche
          i bambini  extracomunitari  non  residenti  sul  territorio
          nazionale. 
              Omissis.».