Art. 20 
 
                 Selezione della dirigenza sanitaria 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
    «7-bis.  Le  regioni,  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse  previste
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto  conto
delle norme in materia  stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,
disciplinano i criteri e  le  procedure  per  il  conferimento  degli
incarichi di direzione di  struttura  complessa,  previo  avviso  cui
l'azienda e' tenuta a  dare  adeguata  pubblicita',  sulla  base  dei
seguenti principi: 
      a) la selezione e' effettuata da una commissione  composta  dal
direttore sanitario dell'azienda interessata e da  tre  direttori  di
struttura  complessa  nella  medesima  disciplina  dell'incarico   da
conferire, dei quali almeno due responsabili di  strutture  complesse
in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda  interessata  alla
copertura  del  posto.  I  direttori  di  struttura  complessa   sono
individuati tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale  nominativo
costituito dall'insieme degli  elenchi  regionali  dei  direttori  di
struttura complessa appartenenti  ai  ruoli  regionali  del  Servizio
sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato piu' di  un  direttore
di struttura complessa della medesima regione ove ha  sede  l'azienda
interessata alla copertura del posto, e'  nominato  componente  della
commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio  fino  a
individuare almeno due  componenti  della  commissione  direttori  di
struttura complessa in regioni diverse  da  quella  ove  ha  sede  la
predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo  o  al
terzo periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non e' di
genere diverso, si prosegue nel  sorteggio  fino  ad  assicurare  ove
possibile l'effettiva parita'  di  genere  nella  composizione  della
commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al  terzo
periodo. Assume  le  funzioni  di  presidente  della  commissione  il
componente con maggiore anzianita' di servizio tra  i  tre  direttori
sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione
prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al
primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la  selezione  per
il conferimento degli incarichi di direzione di  struttura  complessa
e' effettuata da una commissione  composta  dal  direttore  sanitario
dell'azienda interessata e da tre direttori  di  struttura  complessa
nella medesima  disciplina  dell'incarico  da  conferire,  dei  quali
almeno un responsabile di struttura complessa in regione  diversa  da
quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto; 
      b) la commissione riceve dall'azienda il profilo  professionale
del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa  dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto  anche  riguardo
alle necessarie competenze organizzative  e  gestionali,  dei  volumi
dell'attivita' svolta, dell'aderenza al  profilo  ricercato  e  degli
esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato
un punteggio complessivo secondo criteri  fissati  preventivamente  e
redige  la  graduatoria  dei   candidati.   Il   direttore   generale
dell'azienda sanitaria procede  alla  nomina  del  candidato  che  ha
conseguito il miglior punteggio. A parita' di  punteggio  prevale  il
candidato piu' giovane di eta'. L'azienda sanitaria interessata  puo'
preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data  del
conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni  o  decadenza  del
dirigente a cui  e'  stato  conferito  l'incarico,  si  procede  alla
sostituzione  conferendo  l'incarico   mediante   scorrimento   della
graduatoria dei candidati; 
      c) la nomina dei responsabili di unita' operativa  complessa  a
direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa
con il rettore,  sentito  il  dipartimento  universitario  competente
ovvero, laddove  costituita,  la  competente  struttura  di  raccordo
interdipartimentale,  sulla  base  del   curriculum   scientifico   e
professionale del responsabile da nominare; 
      d) il profilo professionale  del  dirigente  da  incaricare,  i
curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio,  la
graduatoria dei candidati  e  la  relazione  della  commissione  sono
pubblicati nel sito  internet  dell'azienda  prima  della  nomina.  I
curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
nei  siti   internet   istituzionali   dell'ateneo   e   dell'azienda
ospedaliero-universitaria interessati». 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992  n.  502  (Riordino   della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge
          qui pubblicata 
              «Art. 15 (Disciplina della  dirigenza  medica  e  delle
          professioni sanitarie). - 1. Fermo  restando  il  principio
          dell'invarianza della  spesa,  la  dirigenza  sanitaria  e'
          collocata  in  un  unico  ruolo,   distinto   per   profili
          professionali,  ed  in  un  unico  livello,  articolato  in
          relazione  alle  diverse  responsabilita'  professionali  e
          gestionali. In sede di contrattazione collettiva  nazionale
          sono  previste,  in  conformita'   ai   principi   e   alle
          disposizioni del presente decreto, criteri generali per  la
          graduazione  delle  funzioni   dirigenziali   nonche'   per
          l'assegnazione,  valutazione  e  verifica  degli  incarichi
          dirigenziali e per l'attribuzione del relativo  trattamento
          economico accessorio correlato alle funzioni attribuite  ed
          alle connesse responsabilita' del risultato. 
              2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata  dal  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 
              3.    L'attivita'    dei    dirigenti    sanitari    e'
          caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni  e
          funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
          di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
          verifica,  sono  progressivamente   ampliati.   L'autonomia
          tecnico-professionale, con le connesse responsabilita',  si
          esercita     nel     rispetto     della      collaborazione
          multiprofessionale, nell'ambito di  indirizzi  operativi  e
          programmi di attivita' promossi, valutati  e  verificati  a
          livello   dipartimentale    ed    aziendale,    finalizzati
          all'efficace utilizzo delle  risorse  e  all'erogazione  di
          prestazioni appropriate e di  qualita'.  Il  dirigente,  in
          relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati  da
          realizzare  ed  alle  specifiche   funzioni   allo   stesso
          attribuite,  e'  responsabile  del   risultato   anche   se
          richiedente  un   impegno   orario   superiore   a   quello
          contrattualmente definito. 
              4.  All'atto  della  prima  assunzione,  al   dirigente
          sanitario sono affidati compiti professionali  con  precisi
          ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli
          indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
          attribuite funzioni di collaborazione e  corresponsabilita'
          nella gestione delle attivita'. A tali  fini  il  dirigente
          responsabile  della  struttura  predispone  e  assegna   al
          dirigente  un  programma  di   attivita'   finalizzato   al
          raggiungimento   degli   obiettivi   prefissati    ed    al
          perfezionamento delle competenze  tecnico  professionali  e
          gestionali riferite  alla  struttura  di  appartenenza.  In
          relazione alla natura e alle caratteristiche dei  programmi
          da realizzare, alle attitudini  e  capacita'  professionali
          del  singolo  dirigente,   accertate   con   le   procedure
          valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
          cinque anni di  attivita'  con  valutazione  positiva  sono
          attribuite funzioni di natura professionale anche  di  alta
          specializzazione,  di   consulenza,   studio   e   ricerca,
          ispettive, di verifica  e  di  controllo,  nonche'  possono
          essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture
          semplici. 
              5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a  una
          verifica annuale correlata alla retribuzione di  risultato,
          secondo le  modalita'  definite  dalle  regioni,  le  quali
          tengono conto anche dei principi del titolo II del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  a  una  valutazione   al   termine
          dell'incarico, attinente alle attivita'  professionali,  ai
          risultati raggiunti  e  al  livello  di  partecipazione  ai
          programmi di formazione continua, effettuata  dal  Collegio
          tecnico, nominato dal direttore generale e  presieduto  dal
          direttore di dipartimento, con le modalita' definite  dalla
          contrattazione nazionale. Gli  strumenti  per  la  verifica
          annuale dei dirigenti medici e  sanitari  con  incarico  di
          responsabile  di  struttura  semplice,  di   direzione   di
          struttura  complessa  e  dei  direttori   di   dipartimento
          rilevano la  quantita'  e  la  qualita'  delle  prestazioni
          sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
          assegnati,   concordati   preventivamente   in   sede    di
          discussione di budget, in base alle risorse  professionali,
          tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
          gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono  alla
          valutazione delle strategie adottate  per  il  contenimento
          dei costi tramite l'uso appropriato  delle  risorse.  Degli
          esiti positivi di  tali  verifiche  si  tiene  conto  nella
          valutazione  professionale  allo   scadere   dell'incarico.
          L'esito positivo della valutazione professionale  determina
          la  conferma  nell'incarico  o  il  conferimento  di  altro
          incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri  per
          l'azienda, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9,
          comma  32,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              6. Ai dirigenti con incarico di direzione di  struttura
          complessa sono attribuite, oltre a quelle  derivanti  dalle
          specifiche competenze professionali, funzioni di  direzione
          e organizzazione della struttura, da attuarsi,  nell'ambito
          degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento  di
          appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
          operante  nella  stessa,  e   l'adozione   delle   relative
          decisioni  necessarie  per  il  corretto  espletamento  del
          servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
          con  finalita'  preventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e
          riabilitative, attuati nella struttura  loro  affidata.  Il
          dirigente  e'  responsabile  dell'efficace  ed   efficiente
          gestione  delle  risorse  attribuite.  I  risultati   della
          gestione sono sottoposti  a  verifica  annuale  tramite  il
          nucleo di valutazione. 
              7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
          pubblico per titoli ed esami,  disciplinato  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  dicembre  1997,
          n. 483 ivi compresa la  possibilita'  di  accesso  con  una
          specializzazione in disciplina  affine.  Gli  incarichi  di
          direzione di struttura complessa sono attribuiti  a  coloro
          che siano in possesso dei requisiti di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 
              7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
          ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse
          previste dall'atto  aziendale  di  cui  all'art.  3,  comma
          1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite  dalla
          contrattazione collettiva,  disciplinano  i  criteri  e  le
          procedure per il conferimento degli incarichi di  direzione
          di struttura complessa,  previo  avviso  cui  l'azienda  e'
          tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei seguenti
          principi: 
                a) la selezione  e'  effettuata  da  una  commissione
          composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
          da tre direttori  di  struttura  complessa  nella  medesima
          disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due
          responsabili di strutture complesse in regioni  diverse  da
          quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del
          posto. I direttori di struttura complessa sono  individuati
          tramite  sorteggio  da  un  elenco   nazionale   nominativo
          costituito  dall'insieme  degli   elenchi   regionali   dei
          direttori di  struttura  complessa  appartenenti  ai  ruoli
          regionali del Servizio sanitario nazionale.  Qualora  fosse
          sorteggiato piu' di un  direttore  di  struttura  complessa
          della medesima regione ove ha  sede  l'azienda  interessata
          alla copertura del  posto,  e'  nominato  componente  della
          commissione  il  primo  sorteggiato  e  si   prosegue   nel
          sorteggio fino a individuare almeno  due  componenti  della
          commissione direttori di  struttura  complessa  in  regioni
          diverse da quella ove  ha  sede  la  predetta  azienda.  Se
          all'esito del sorteggio  di  cui  al  secondo  o  al  terzo
          periodo la meta' dei direttori di struttura  complessa  non
          e' di genere diverso, si prosegue  nel  sorteggio  fino  ad
          assicurare ove  possibile  l'effettiva  parita'  di  genere
          nella composizione della  commissione,  fermo  restando  il
          criterio territoriale di cui al terzo  periodo.  Assume  le
          funzioni di presidente della commissione il componente  con
          maggiore  anzianita'  di  servizio  tra  i  tre   direttori
          sorteggiati. In caso di parita' nelle  deliberazioni  della
          commissione prevale il voto del presidente. In deroga  alle
          disposizioni di  cui  al  primo  periodo,  nella  provincia
          autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento  degli
          incarichi di direzione di struttura complessa e' effettuata
          da  una  commissione  composta  dal   direttore   sanitario
          dell'azienda interessata e da tre  direttori  di  struttura
          complessa  nella  medesima  disciplina   dell'incarico   da
          conferire, dei quali almeno un  responsabile  di  struttura
          complessa  in  regione  diversa  da  quella  ove  ha   sede
          l'azienda interessata alla copertura del posto; 
                b) la  commissione  riceve  dall'azienda  il  profilo
          professionale  del  dirigente  da  incaricare.  Sulla  base
          dell'analisi  comparativa   dei   curricula,   dei   titoli
          professionali  posseduti,   avuto   anche   riguardo   alle
          necessarie  competenze  organizzative  e  gestionali,   dei
          volumi  dell'attivita'  svolta,  dell'aderenza  al  profilo
          ricercato e degli esiti di  un  colloquio,  la  commissione
          attribuisce a ciascun candidato  un  punteggio  complessivo
          secondo  criteri  fissati  preventivamente  e   redige   la
          graduatoria   dei   candidati.   Il   direttore    generale
          dell'azienda sanitaria procede alla  nomina  del  candidato
          che ha  conseguito  il  miglior  punteggio.  A  parita'  di
          punteggio  prevale  il  candidato  piu'  giovane  di  eta'.
          L'azienda  sanitaria   interessata   puo'   preventivamente
          stabilire che,  nei  due  anni  successivi  alla  data  del
          conferimento  dell'incarico,  nel  caso  di  dimissioni   o
          decadenza  del  dirigente  a   cui   e'   stato   conferito
          l'incarico,  si  procede   alla   sostituzione   conferendo
          l'incarico  mediante  scorrimento  della  graduatoria   dei
          candidati; 
                c) la nomina dei  responsabili  di  unita'  operativa
          complessa  a  direzione  universitaria  e'  effettuata  dal
          direttore generale d'intesa  con  il  rettore,  sentito  il
          dipartimento  universitario  competente   ovvero,   laddove
          costituita,   la   competente   struttura    di    raccordo
          interdipartimentale, sulla base del curriculum  scientifico
          e professionale del responsabile da nominare; 
              d)  il   profilo   professionale   del   dirigente   da
          incaricare,  i  curricula  dei  candidati,  i  criteri   di
          attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati  e
          la relazione della commissione  sono  pubblicati  nel  sito
          internet dell'azienda prima della nomina. I  curricula  dei
          candidati e l'atto motivato di nomina sono  pubblicati  nei
          siti  internet  istituzionali  dell'ateneo  e  dell'azienda
          ospedaliero-universitaria interessati. 
              7-ter. L'incarico di direttore di  struttura  complessa
          e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
          sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla  data
          di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
          cui al comma 5. 
              7-quater.  L'incarico  di  responsabile  di   struttura
          semplice,  intesa  come  articolazione   interna   di   una
          struttura complessa, e' attribuito dal direttore  generale,
          su proposta del  direttore  della  struttura  complessa  di
          afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio  di
          almeno cinque anni nella disciplina oggetto  dell'incarico.
          L'incarico di responsabile di  struttura  semplice,  intesa
          come  articolazione  interna   di   un   dipartimento,   e'
          attribuito dal  direttore  generale,  sentiti  i  direttori
          delle strutture complesse di afferenza al dipartimento,  su
          proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente  con
          un'anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque  anni  nella
          disciplina  oggetto  dell'incarico.  Gli  incarichi   hanno
          durata non inferiore a tre anni e non  superiore  a  cinque
          anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
          da conseguire, la durata, salvo i casi di  revoca,  nonche'
          il corrispondente  trattamento  economico  degli  incarichi
          sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 
              7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di
          struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
          a tempo determinato di cui all'art. 15-septies. 
              8.  L'attestato  di  formazione  manageriale   di   cui
          all'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
          della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come  modificato
          dall'art.  16-quinquies,   deve   essere   conseguito   dai
          dirigenti con incarico di direzione di struttura  complessa
          entro  un  anno  dall'inizio  dell'incarico;   il   mancato
          superamento  del  primo  corso,  attivato   dalla   regione
          successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
          decadenza dall'incarico stesso. I  dirigenti  sanitari  con
          incarico quinquennale alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono  tenuti  a
          partecipare  al  primo  corso  di  formazione   manageriale
          programmato   dalla   regione,   i   dirigenti   confermati
          nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
          formazione manageriale. 
              9.  I  contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro
          disciplinano le modalita' di salvaguardia  del  trattamento
          economico fisso dei dirigenti in  godimento  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229».