Art. 21 
 
Procedure relative alla formazione manageriale in materia di  sanita'
                              pubblica 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare   una   maggiore   efficienza   e   la
semplificazione delle procedure relative alla formazione  in  materia
di sanita' pubblica e di organizzazione e  gestione  sanitaria  e  di
favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale  in
sanita', consentendo l'efficace tutela degli interessi  pubblici,  il
diploma  di  master  universitario  di  II  livello  in  materia   di
organizzazione  e  gestione  sanitaria  ha  valore  di  attestato  di
formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma  4,  lettera  c),
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove  il  programma
formativo del master sia coerente con i contenuti  e  le  metodologie
didattiche definiti con l'accordo in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma  4,  lettera
c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le regioni e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  abbiano  riconosciuto
preventivamente con provvedimento  espresso,  entro  sessanta  giorni
dalla richiesta delle universita',  la  riconducibilita'  dei  master
stessi alla formazione manageriale di cui  al  medesimo  articolo  1,
comma 4, lettera c). A tal fine, le universita', nella certificazione
del  diploma  di  master,   indicano   gli   estremi   dell'atto   di
riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle  regioni  e
alle province autonome che hanno riconosciuto i  corsi  l'elenco  dei
soggetti che hanno conseguito il diploma di master. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  diploma  di  master
universitario di II livello in materia di organizzazione  e  gestione
sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con
i contenuti e le  metodologie  didattiche  dei  corsi  di  formazione
manageriale di cui  agli  articoli  15  e  16-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati  e  attivati  dalle
regioni, ovvero  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  per  i  ruoli
dirigenziali della sanita' pubblica, e in particolare con i contenuti
e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in
materia, ha  valore  di  attestato  rilasciato  all'esito  dei  corsi
stessi, ove le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
abbiano  riconosciuto  preventivamente  con  provvedimento  espresso,
entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta   delle   universita',   la
riconducibilita' di tali master alla predetta formazione manageriale.
A tal fine  le  universita',  nella  certificazione  del  diploma  di
master,  indicano  gli  estremi   dell'atto   di   riconoscimento   e
trasmettono  alle  regioni  e  alle  province  autonome   che   hanno
riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto superiore di  sanita'
per  i  ruoli  dirigenziali  della  sanita'  pubblica,  l'elenco  dei
dirigenti che hanno conseguito il diploma di master. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera c),
          del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171  (Attuazione
          della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della
          legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza
          sanitaria): 
              «Art. 1 (Elenco  nazionale  dei  soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale). - Omissis. 
              4. La commissione  di  cui  al  comma  3  procede  alla
          formazione dell'elenco nazionale di cui al comma  2,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento,   previa
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e sul sito internet del Ministero della salute  di
          un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla  selezione
          sono  ammessi  i  candidati  che   non   abbiano   compiuto
          sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
                (Omissis) 
                c)  attestato  rilasciato  all'esito  del  corso   di
          formazione  in   materia   di   sanita'   pubblica   e   di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale, avvalendosi  anche  dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, e in  collaborazione  con
          le  universita'  o  altri  soggetti  pubblici   o   privati
          accreditati  ai  sensi  dell'art.   16-ter,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  operanti   nel   campo   della   formazione
          manageriale,  con  periodicita'  almeno   biennale.   Entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  Accordo  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          contenuti, la metodologia delle attivita'  didattiche  tali
          da assicurare un piu' elevato livello della formazione,  la
          durata dei corsi  e  il  termine  per  l'attivazione  degli
          stessi,  nonche'  le  modalita'  di   conseguimento   della
          certificazione.  Sono  fatti   salvi   gli   attestati   di
          formazione conseguiti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
          in  particolare  dell'art.  3-bis,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  nonche'   gli   attestati   in   corso   di
          conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
          3-bis, comma 4, anche  se  conseguiti  in  data  posteriore
          all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
          siano iniziati in data antecedente  alla  data  di  stipula
          dell'Accordo di cui al presente comma». 
              - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note all'art. 20. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16-quinquies  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 16-quinquies (Formazione manageriale).  -  1.  La
          formazione  di  cui  al  presente  articolo  e'   requisito
          necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
          funzioni  di  direzione  sanitaria  aziendale  e   per   la
          direzione di  strutture  complesse  per  le  categorie  dei
          medici,  odontoiatri,  veterinari,   farmacisti,   biologi,
          chimici, fisici e psicologi. Tale formazione  si  consegue,
          dopo l'assunzione dell'incarico,  con  la  frequenza  e  il
          superamento dei corsi di cui al comma 2. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, previo accordo con il Ministero della  sanita'  ai
          sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, organizzano ed  attivano,  a  livello  regionale  o
          interregionale,  avvalendosi  anche,  ove  necessario,   di
          soggetti pubblici e privati accreditati  dalla  Commissione
          di cui all'art. 16-ter, i corsi per la formazione di cui al
          comma  1,  tenendo  anche   conto   delle   discipline   di
          appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base
          ai quali l'Istituto superiore di sanita' attiva e organizza
          i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili
          di struttura complessa dell'area di  sanita'  pubblica  che
          vengono attivati a livello nazionale. 
              3. Con decreto del Ministro della sanita', su  proposta
          della commissione di cui all'art. 16-ter, sono  definiti  i
          criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2,  con
          particolare riferimento all'organizzazione e  gestione  dei
          servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci,
          alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione  del
          lavoro, agli indicatori di qualita'  dei  servizi  e  delle
          prestazioni, alla metodologia delle  attivita'  didattiche,
          alla durata dei corsi stessi, nonche'  alle  modalita'  con
          cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti. 
              4. Gli oneri  connessi  ai  corsi  sono  a  carico  del
          personale interessato. 
              5. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano al personale dirigente del ruolo sanitario  delle
          unita' sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  degli
          istituti  ed  enti  di  cui  all'art.  4,  degli   istituti
          zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano,
          altresi', al personale degli  enti  e  strutture  pubbliche
          indicate all'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,  al  quale  sia  stata
          estesa  la  disciplina  sugli  incarichi  dirigenziali   di
          struttura complessa di cui al presente decreto».