Art. 33 
 
          Procedimento autorizzatorio accelerato regionale 
 
  1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente: 
    «Art.  27-ter  (Procedimento  autorizzatorio   unico   accelerato
regionale per settori di  rilevanza  strategica).  -  1.  Nell'ambito
delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione  di
piani o programmi  comunque  denominati  che  prevedano  investimenti
pubblici o privati  anche  cumulativamente  pari  a  un  importo  non
inferiore ad euro 400.000.000,00  relativi  ai  settori  ritenuti  di
rilevanza strategica, caratterizzati  da  piu'  elementi  progettuali
corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA  o  a  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o, laddove necessario, a VAS,  rientranti  in
parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale,
l'autorita'  ambientale  competente  e'  la  regione   e   tutte   le
autorizzazioni sono rilasciate, se  il  proponente  ne  fa  richiesta
nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento  volto
al rilascio  di  un  provvedimento  autorizzatorio  unico  accelerato
regionale (PAUAR), come  disciplinato  secondo  quanto  previsto  dai
commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 
    2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo  6,  commi  3  e
3-bis, il procedimento autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al
presente articolo e' preceduto dalla  verifica  di  assoggettabilita'
disciplinata dall'articolo 12, secondo le  diverse  tempistiche  rese
necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui  all'articolo
12, comma 2, e' inviato  all'autorita'  competente  ed  all'autorita'
procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare  di
assoggettabilita'  a  VAS  di  cui  all'articolo  12,  comma  1.   Il
provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e'  emesso
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere. 
    3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma
1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica  ai
sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e'  integrata
nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui  al  presente
articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,  comma  2,
ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del  presente  articolo,
la valutazione ambientale strategica e' in ogni  caso  integrata  nel
procedimento autorizzatorio unico accelerato. 
    4. Il procedimento autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al
presente articolo si applica a  tutte  le  opere  necessarie  per  la
realizzazione dei piani e  dei  programmi  di  cui  al  comma  1,  da
individuare secondo le modalita' indicate dai commi 5 e 6. 
    5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta
all'autorita' competente e  alle  altre  amministrazioni  interessate
un'istanza  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1,   allegando   la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti  dalle  normative
di    settore    per    consentire    la     compiuta     istruttoria
tecnico-amministrativa  finalizzata   al   rilascio   di   tutte   le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio  del  medesimo  progetto  e  indicati  puntualmente  in
apposito elenco predisposto dal proponente  stesso.  In  tale  elenco
sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e  dei
programmi  di  cui  al  comma  1  per  cui   si   richiede   altresi'
l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio  unico  accelerato.
L'istanza  deve  contenere  anche  l'avviso  al   pubblico   di   cui
all'articolo 24, comma  2,  indicando  ogni  autorizzazione,  intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
    6.  Entro  cinque   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non  sia  stata
inviata  a  tutte   le   amministrazioni   ed   enti   potenzialmente
interessati, la trasmette loro per  via  telematica  e  pubblica  sul
proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma
2, di cui e' data informazione nell'albo pretorio  informatico  delle
amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In  caso  di
progetti che possono avere  impatti  rilevanti  sull'ambiente  di  un
altro Stato, la  pubblicazione  e'  notificata  al  medesimo  con  le
modalita' di cui all'articolo 32. 
    7. Nel termine di trenta giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al
comma 6, l'autorita' competente, nonche'  le  amministrazioni  e  gli
enti  cui  sono  pervenute  l'istanza  di  cui  al  comma  5   e   le
comunicazioni di  cui  al  comma  6,  per  i  profili  di  rispettiva
competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano
altresi' l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere
eventualmente indicate dal proponente, ai sensi  del  comma  5,  come
necessarie alla realizzazione dei piani e  dei  programmi.  Entro  il
medesimo termine, il  pubblico  interessato  puo'  contemporaneamente
presentare le proprie osservazioni. 
    8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di cui al comma
7,  verificata  la  completezza  della  documentazione  e  viste   le
osservazioni del pubblico, l'amministrazione  competente  assegna  al
proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le
eventuali integrazioni. Nei  casi  in  cui  sia  richiesta  anche  la
variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  nel  termine  di  cui  al
primo periodo l'amministrazione competente effettua la  verifica  del
rispetto  dei  requisiti   per   la   procedibilita'.   Ricevute   le
integrazioni da parte del  proponente,  l'amministrazione  competente
procede  ad  una   nuova   pubblicazione   sul   proprio   sito   web
istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato puo' far
pervenire ulteriori osservazioni entro un  termine  non  superiore  a
dieci giorni. 
    9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al
comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA,  e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.
La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di
sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. 
    10.  Ove  siano  richieste  varianti  al   piano   paesaggistico,
necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di  cui  al
comma 1 e solo se il piano e' stato elaborato d'intesa con  lo  Stato
ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22  gennaio
2004,  n.  42,  l'Amministrazione  procedente,  contestualmente  alla
convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia  al
Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle  predette
varianti.  Il  Ministero  si  esprime  entro  trenta   giorni   dalla
richiesta. In  caso  di  silenzio,  l'approvazione  e'  rimessa  alla
decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro  il  termine
di venti  giorni  e  comunica  immediatamente  le  sue  deliberazioni
all'Amministrazione procedente.  In  caso  di  dissenso,  si  applica
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400  del  1988.
In presenza di autorizzazione, l'amministrazione  procedente  dispone
le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione  nell'ambito
del provvedimento di cui al comma 11. 
    11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico  accelerato
regionale  e  comprende,   recandone   l'indicazione   esplicita,   i
provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio del progetto,  nonche'  l'indicazione  se
uno  o  piu'  titoli  costituiscono  variante   agli   strumenti   di
pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel
caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso
nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti
per  i  singoli  atti  di  assenso  partecipano  alla  conferenza   e
l'autorizzazione unica confluisce  nel  provvedimento  autorizzatorio
unico accelerato regionale. 
    12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche
disposizioni  o  intese  un   concorrente   interesse   statale,   al
procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo,  partecipa   con
diritto di  voto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale  e  del  diritto  ambientale.  Si
applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. All'esperto  di  cui  al  primo  periodo  non  spettano
compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni  di  presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
    13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi  ai  fini
del  celere  rilascio  del  provvedimento,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9. 
    14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».