Art. 35 
 
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di  sviluppo
  industriale del Ministero dello sviluppo economico 
 
  1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): 
    a)  per  il  finanziamento  dei  contratti  di  sviluppo  di  cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   sono
autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al  2030.  Il  50  per  cento  di  tali  risorse  e'   destinato   al
finanziamento di programmi  di  sviluppo  per  la  tutela  ambientale
presentati  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente
decreto; 
    b)  per  il  sostegno   alle   imprese   che   partecipano   alla
realizzazione degli importanti progetti di comune  interesse  europeo
di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160
e' incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di
euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2024 al 2030. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  65  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2030,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 43.