Art. 36 
 
                    Fondo Unico Nazionale Turismo 
 
  1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui
all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5,
comma 1, ultimo periodo, del decreto del  Ministro  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del  9  marzo
2022,  prot.  n.  3462.  Ai  relativi  oneri  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo. 
  2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni  di
euro per l'anno 2024, al fine di finanziare  gli  interventi  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  9
marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo.