Art. 37 
 
    Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico 
 
  1. Al decreto-legge  30  ottobre  2015,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo  l'articolo
7-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-ter  (Misure  di  intelligence  di  contrasto  in  ambito
cibernetico).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
acquisito il parere del Comitato interministeriale per  la  sicurezza
della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la  sicurezza
della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di
intelligence di contrasto in ambito  cibernetico,  in  situazioni  di
crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono  aspetti  di
sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili  solo  con  azioni  di
resilienza,  anche  in  attuazione  di  obblighi  assunti  a  livello
internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono  la
cooperazione del Ministero della difesa e il  ricorso  alle  garanzie
funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento
di autorizzazione, le caratteristiche e i  contenuti  generali  delle
misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per  gli
interessi  nazionali  coinvolti,  secondo  criteri  di  necessita'  e
proporzionalita'. L'autorizzazione e'  disposta  sulla  base  di  una
valutazione volta ad  escludere,  alla  luce  delle  piu'  aggiornate
cognizioni  informatiche,  fatti  salvi  i   fattori   imprevisti   e
imprevedibili, la lesione degli interessi  di  cui  all'articolo  17,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
    3. Le misure di contrasto in ambito  cibernetico  autorizzate  ai
sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e  sicurezza
esterna  e  dall'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna,  ferme
restando  le  competenze  del  Ministero  della   difesa   ai   sensi
dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  le
competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo  7-bis  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155.   Il   Dipartimento   delle
informazioni per  la  sicurezza  assicura  il  coordinamento  di  cui
all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007. 
    4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa  il  Comitato
parlamentare per la  sicurezza  della  Repubblica  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 33, comma 4, della  legge  n.  124  del  2007,
delle misure intelligence di cui al presente articolo. 
    5. Al personale  delle  Forze  armate  impiegato  nell'attuazione
delle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21  luglio  2016,  n.
145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo  17,  comma  7,
della legge n. 124 del 2007. 
    6. Il Comitato parlamentare per  la  sicurezza  della  Repubblica
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente   disposizione   trasmette   alle   Camere   una   relazione
sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».