Art. 12 
 
             Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 
 
  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis: 
      1) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo
restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,
in materia di rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato,  la
notificazione   alle   pubbliche   amministrazioni   e'   validamente
effettuata presso  l'indirizzo  individuato  ai  sensi  dell'articolo
16-ter, comma 1-ter, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221.»; 
      2) al comma 2, le  parole  «16-undecies  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti:  «196-undecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile  e
disposizioni transitorie»; 
      3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo  comma,  del
codice di procedura civile»; 
    b) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-ter. - 1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti
giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a  mezzo  di
posta elettronica certificata  o  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato quando il destinatario: 
        a) e' un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo  di
munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; 
        b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis,
comma 1-bis, del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco
dei domicili digitali delle persone fisiche e  degli  altri  enti  di
diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater  del  medesimo
decreto. 
      2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per  causa  imputabile
al  destinatario  la  notificazione  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata  o   servizio   elettronico   di   recapito   certificato
qualificato non e' possibile o non ha esito positivo: 
        a) se il  destinatario  e'  un'impresa  o  un  professionista
iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo  6-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue  la  notificazione
mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web  riservata
prevista  dall'articolo  359  del  codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14,  dichiarando  la  sussistenza  di   uno   dei   presupposti   per
l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo  giorno
successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento; 
        b) se il destinatario e' una persona  fisica  o  un  ente  di
diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel
registro delle imprese e ha  eletto  il  domicilio  digitale  di  cui
all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
l'avvocato esegue la notificazione con le modalita' ordinarie. 
      3.  Quando  per  causa  non  imputabile  al   destinatario   la
notificazione di cui al comma 1 non  e'  possibile  o  non  ha  esito
positivo, si esegue con le modalita' ordinarie.»; 
    c) all'articolo 4, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Per  le  notificazioni  in  materia  civile  e  degli  atti
stragiudiziali, la facolta' prevista dal primo  periodo  puo'  essere
esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3-bis  e  4  della
          legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni  di
          atti  civili,  amministrativi  e  stragiudiziali  per   gli
          avvocati  e  procuratori  legali),  come   modificato   dal
          presente decreto: 
                "Art. 3-bis. -  1.  La  notificazione  con  modalita'
          telematica  si  esegue  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata all'indirizzo risultante da  pubblici  elenchi,
          nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare,
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici. La notificazione  puo'
          essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo  di
          posta elettronica certificata del notificante risultante da
          pubblici elenchi. 
                1-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  regio
          decreto  30  ottobre  1933,  n.   1611,   in   materia   di
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  dello  Stato,   la
          notificazione alle pubbliche amministrazioni e' validamente
          effettuata  presso   l'indirizzo   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 16-ter, comma  1-ter,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              2. Quando l'atto da  notificarsi  non  consiste  in  un
          documento  informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre
          copia informatica dell'atto formato su supporto  analogico,
          attestandone  la  conformita'  con  le  modalita'  previste
          dall'articolo   196-undecies   delle    disposizioni    per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie. La notifica  si  esegue  mediante  allegazione
          dell'atto da notificarsi al messaggio di posta  elettronica
          certificata. 
              3.  La  notifica  si  perfeziona,   per   il   soggetto
          notificante, nel momento in cui viene generata la  ricevuta
          di accettazione prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, e, per il destinatario, nel  momento  in  cui  viene
          generata  la  ricevuta  di   avvenuta   consegna   prevista
          dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 147, secondo e terzo  comma,  del  codice  di
          procedura civile. 
              4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la  dizione:
          "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994". 
              5. L'avvocato redige la relazione di  notificazione  su
          documento  informatico  separato,  sottoscritto  con  firma
          digitale ed allegato  al  messaggio  di  posta  elettronica
          certificata. La relazione deve contenere: 
                a)  il   nome,   cognome   ed   il   codice   fiscale
          dell'avvocato notificante; 
                b); 
                c) il nome e cognome o  la  denominazione  e  ragione
          sociale ed il codice fiscale della parte che  ha  conferito
          la procura alle liti; 
                d) il nome e cognome o  la  denominazione  e  ragione
          sociale del destinatario; 
                e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
          l'atto viene notificato; 
                f)  l'indicazione  dell'elenco  da  cui  il  predetto
          indirizzo e' stato estratto; 
                g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
              6.  Per  le  notificazioni  effettuate  in   corso   di
          procedimento  deve,  inoltre,  essere  indicato   l'ufficio
          giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo." 
              "Art. 4. -  1.  L'avvocato  o  il  procuratore  legale,
          munito della procura e dell'autorizzazione di cui  all'art.
          1,  puo'  eseguire   notificazioni   in   materia   civile,
          amministrativa  e  stragiudiziale,  direttamente,  mediante
          consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario,
          nel caso in  cui  il  destinatario  sia  altro  avvocato  o
          procuratore legale, che abbia la qualita' di domiciliatario
          di una parte. Per le  notificazioni  in  materia  civile  e
          degli atti stragiudiziali, la facolta' prevista  dal  primo
          periodo puo'  essere  esercitata  fuori  dei  casi  di  cui
          all'articolo 3-ter, commi 1 e 2. 
              2. La notifica puo' essere eseguita  mediante  consegna
          di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi
          ed il notificante sono iscritti nello stesso albo.  In  tal
          caso  l'originale  e  la  copia  dell'atto  devono   essere
          previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel
          cui albo entrambi sono iscritti.".